{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-3_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17032&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dbac37ad14e0d53f50bafd638640e070"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:20", "Checksum": "1ee799bcc222b1b1c97b2f9581a54625", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNulla impedisce quindi all'ente pubblico convenuto in un procedimento di espropriazione materiale di postulare la completazione dell'intervento espropriativo in via formale appoggiandosi all'art. 6 Lespr. A favore di questa soluzione militano pure ragioni d'ordine pratico e di buon senso. In effetti, una volta promossa la procedura, entrambe le parti hanno convenienza a liquidare definitamente il contenzioso con il trasferimento della proprietà del fondo interessato: l'attore perché di solito cede un terreno ridotto alla sola funzione agricola e comunque non più sfruttabile secondo la sua destinazione originaria, il convenuto perché di regola acquisisce un immobile gravato da vincoli di PR per il quale è ormai tenuto a pagare un indennizzo corrispondente alla quasi totalità del suo valore venale.\nNe consegue che il Comune di __________ poteva invocare legittimamente l'art. 6 Lespr ed il concetto di ampliamento in esso ancorato per tentare di ottenere ipso facto l'espropriazione formale della proprietà __________ nell'ambito della procedura di espropriazione materiale promossa autonomamente dai resistenti. Il ricorso andrebbe accolto già solo per questo motivo, con il conseguente annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al primo giudice per l'emanazione di una nuova pronunzia (art. 65 cpv. 2 LPamm). Ragioni di economia di giudizio inducono tuttavia questo Tribunale a trattenere l'incarto e ad esaminare nei considerandi che seguono le ulteriori censure sollevate dall'ente espropriante, verificando nel contempo se in casu sono date le premesse per concedere al ricorrente l'esproprio formale del mapp. __________.\n4. L'insorgente contesta l'ammontare dell'indennità riconosciuta agli espropriati, sia perché riferita a tutta la superficie del fondo, sia perché calcolata partendo da una stima del valore edilizio pieno della part. no. __________ esageratamente elevata.\n4.1. Giusta l'art. 22 ter cpv. 3 CF, in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).\nLa legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso (\"Sonderopfer\") e tale da violare il principio d'uguaglianza (DTF 119 Ib 128 consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e giurisprudenza ivi richiamata).\nL'avverarsi di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63).\nNel caso di specie, con sentenza 19 gennaio 1994 regolarmente cresciuta in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stabilito che in data 12 luglio 1985 il mapp. __________ è stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR consortile dei Comuni del __________. A mente del primo giudice, il vincolo costituito dal tracciato della strada di raccordo __________, pur essendo parziale, ha provocato e provoca tuttora l'inedificabilità totale della proprietà __________.\nAccertato in modo ormai insindacabile l'avverarsi di un'espropriazione materiale per i motivi dianzi evocati, il relativo risarcimento va calcolato su tutta la superficie del terreno in ragione del fatto che il vincolo ritenuto generatore di espropriazione materiale ha comportato l'inedificabilità dell'intera particella. Ad identica conclusione si perviene applicando la definizione giurisprudenziale di espropriazione materiale, giacché la limitazione nell'esercizio del diritto di proprietà reputata costitutiva di espropriazione materiale si estende con ogni evidenza all'insieme del fondo."}