{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-3_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17032&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dbac37ad14e0d53f50bafd638640e070"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:20", "Checksum": "1ee799bcc222b1b1c97b2f9581a54625", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa situazione si presenta in termini ben diversi allorquando il proprietario notifica delle pretese a titolo di espropriazione materiale dando origine ad una procedura di stima ex art. 39 Lespr e l'ente pubblico postula, nell'ambito di quello stesso procedimento, la cessione totale del terreno espropriato. Come ben hanno supposto in passato il primo giudice (cfr. RDAT 1983 p. 252) ed altra dottrina eminente (Bianchi, Per un chiarimento legislativo, in RDAT 1981 p. 221), una simile domanda dell'ente pubblico va considerata legittima nella misura in cui la si può configurare alla stregua di una richiesta d'ampliamento dell'espropriazione fondata sull'art. 6 Lespr.\nSecondo la giurisprudenza federale, il diritto cantonale può prevedere che tanto la collettività quanto la persona interessata possano chiedere l'espropriazione formale del fondo colpito da un'espropriazione materiale (DTF 114 Ib 176; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 763). Altrimenti detto, un procedimento di espropriazione materiale in atto può essere ampliato a richiesta di una delle parti se la legge cantonale contempla esplicitamente una tale possibilità e ne fissa le condizioni; con una simile base legale, l'ente pubblico convenuto in una causa di espropriazione materiale può quindi domandare un completamento dell'espropriazione ed ottenere di conseguenza l'esproprio formale del terreno senza dover rispettare le formalità tipiche di quest'ultima specifica procedura.\nContrariamente alle legislazioni di altri cantoni (ad esempio Sciaffusa, oggetto della DTF 114 Ib 174), quella ticinese conosce l'istituto dell'ampliamento solo quale estensione spaziale dell'espropriazione formale (da parziale in totale; cfr. art. 5 e 6 Lespr). Ciò non significa tuttavia che il concetto di ampliamento di cui agli art. 5 e 6 Lespr non possa trovare applicazione nelle procedure di espropriazione materiale; l'art. 1 cpv. 2 Lespr e gli stessi materiali legislativi (cfr. messaggio 9 luglio 1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1614) prevedono infatti chiaramente l'applicabilità delle norme regolanti l'espropriazione formale a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione.\nIn virtù dell'art. 6 cpv. 1 Lespr, l'ente pubblico convenuto in una procedura di espropriazione materiale può quindi esigere la cessione in proprietà della superficie espropriata qualora l'indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l'indennità di espropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno stesso; condizione, quest'ultima, che si realizza praticamente in tutti i casi ove l'espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un fondo.\nLa domanda d'ampliamento volta ad ottenere la cessione della proprietà può essere formulata anche se la sussistenza dell'espropriazione materiale è incerta. In tale evenienza l'accoglimento della richiesta di espropriazione formale dipenderà dall'esito delle valutazioni che il giudice delle espropriazioni è chiamato ad operare in ordine alla ricorrenza dell'espropriazione materiale, all'ammontare del relativo indennizzo ed al valore del fondo. Appurato l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale e accertato in base ad una duplice stima che l'indennità dovuta per tale titolo è superiore ad un terzo del valore venale del diritto espropriato, il Tribunale di espropriazione potrà accordare all'ente pubblico l'esproprio formale del fondo mediante piena indennità come se il privato cittadino fosse stato espropriato nell'ambito di un procedimento promosso dalla collettività ai sensi degli art. 20 ss. Lespr.\nNon si può certo sottacere che così facendo si concede facoltà all'ente pubblico di espropriare formalmente un fondo senza il supporto di alcun progetto attuativo dei vincoli di PR che lo gravano e questo solo perché il proprietario ha postulato un indennizzo per la presunta espropriazione materiale del suo terreno. Non si può neppure ignorare che dando avvio ad un procedimento di espropriazione materiale l'attore rischia di privarsi dei mezzi per opporsi alla sottrazione del fondo, armi di cui dispone invece il proprietario che viene convenuto dall'ente pubblico in una procedura di espropriazione formale; né si può negare che una simile iniziativa, anche se mirante al solo ottenimento di un risarcimento per titolo di espropriazione materiale, racchiude una sorta di acquiescenza all'espropriazione formale. Una tale restrizione dei diritti di difesa del cittadino potrebbe apparire intollerabile ove solo si consideri che le opere di PR non sempre sono definite con precisione o sono realizzate in perfetta consonanza con gli originari intendimenti pianificatori. Solo in apparenza tuttavia. L'espropriato potrà pur sempre parare ad una domanda di esproprio formale da parte dell'ente pubblico nell'ambito di una procedura di espropriazione materiale da lui avviata rinunciando alle pretese notificate (cfr. art. 6 cpv. 4 Lespr; Bianchi, op. cit., p. 221). D'altra parte, potrà pretendere la retrocessione del diritto sottrattogli nei casi previsti dagli art. 61 e 63 Lespr."}