{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-3_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17032&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dbac37ad14e0d53f50bafd638640e070"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:20", "Checksum": "1ee799bcc222b1b1c97b2f9581a54625", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina statuisce sull'istanza 14.2.1986 di __________ e __________. Il primo giudice accerta e riconosce che i proprietari del mapp. __________ sono rimasti vittime di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR dei Comuni del __________, ma rinvia ad una sentenza ulteriore la valutazione dell'indennizzo dovuto dal Comune. La pronunzia, intimata alle parti il 26 gennaio successivo, cresce incontestata in giudicato.\n14 marzo 1994\nGli espropriati sollecitano al Tribunale il giudizio sull'indennità e con missiva 23 marzo 1994 chiedono che nella determinazione della stessa si tengano in considerazione le spese (fr. 18'000.-) inutilmente sostenute per allestire il progetto di edificazione del fondo.\n18 aprile 1994\nIl Tribunale di espropriazione decreta l'avvio della procedura di stima e invita le parti ad uno scambio di allegati. Con scritto 26 aprile 1994 gli espropriati si limitano a ribadire le richieste formulate in antecedenza, mentre in sede di risposta il Comune - accertato il valore medio delle transazioni immobiliari avvenute nel 1985/86 a __________ - propone l'acquisto di tutto il terreno al prezzo di fr. 150.- il mq.\n21 giugno 1994\nIl Municipio prende posizione sulla richiesta di risarcimento delle spese di progettazione avanzata dagli espropriati, opponendosi fermamente al riconoscimento della pretesa; gli istanti - argomenta l'esecutivo comunale - sapevano benissimo che la domanda di costruzione non avrebbe mai potuto dar luogo al rilascio di un permesso poiché in netto contrasto con la pianificazione in vigore.\n27 giugno 1994\nGli espropriati controbattono rilevando che i terreni presi in considerazione dal Comune per quantificare la propria offerta di acquisto non sono paragonabili al mapp. __________, di sicuro maggior valore; quanto alle spese di progettazione, osservano in particolare di aver presentato la domanda di costruzione per sapere finalmente se il vincolo imposto dal PR fosse ancora valido.\n28 settembre 1994\nSi procede ad un'udienza di incombenti e al sopralluogo, in occasione dei quali gli espropriati confermano le loro pretese a titolo di espropriazione materiale e l'intenzione di mantenere la proprietà del terreno per fruttarlo a scopo agricolo e di posteggio. Il Comune ripropone invece l'esproprio formale di tutto il fondo, dicendosi disposto a trovare un accordo per consentire agli espropriati l'utilizzazione del parcheggio.\nAl termine di questa laboriosa procedura, con sentenza 12 dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.\nNegata all'ente pubblico la facoltà di procedere all'esproprio formale del mapp. no. __________ in assenza di un concreto progetto esecutivo, il primo giudice ha riconosciuto ai proprietari un'indennità di fr. 220.- il mq oltre interessi per titolo di espropriazione materiale; cifra, quest'ultima, corrispondente alla quotazione commerciale del terreno nel luglio 1985 (fr. 250.-/mq) dedotto il valore della sua funzione residua (fr. 30.-/mq).\nIl Tribunale ha inoltre concesso alla parte espropriata un ulteriore indennizzo di fr. 17'512.- a risarcimento delle spese di progettazione diventate inutili, accreditando in sostanza la tesi secondo cui i privati hanno dovuto presentare una domanda di costruzione completa e sobbarcarsi i relativi oneri finanziari per dimostrare la sussistenza e l'attualità del vincolo espropriativo.\nD. Avverso il predetto giudizio il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'indennità per l'espropriazione materiale del mapp. no. __________ venga ridotta e limitata alla superficie effettivamente colpita dal tracciato.\nIl ricorrente osserva innanzi tutto che la proprietà __________ non è dotata di un accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT e quindi sarebbe inedificabile anche in assenza di vincoli pianificatori.\nIn secondo luogo, sostiene che l'indennità di espropriazione materiale deve essere riferita alla sola striscia di terreno (circa 90 mq) interessata dal tracciato della strada di collegamento, rilevando peraltro che quest'area resta computabile come superficie edificabile alle condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 LE; d'altro canto, alla parte residua inclusa in zona R2 non rimarrebbe il solo valore agricolo, giacché potrebbe essere aggregata a fondi contigui o utilizzata per un trasferimento degli indici edificatori.\nA mente dell'insorgente, i valori rivendicati dagli istanti\n(fr. 300.-/mq) non potrebbero essere considerati nemmeno se\nil fondo residuo avesse perso completamente la propria facoltà edificatoria; in\neffetti, i prezzi concretamente pagati nel 1985/86 per l'acquisto di terreni\nsiti nella zona collinare di __________ risultano di gran lunga inferiori.\nNeppure il valore edilizio pieno di fr. 250.- il mq che il primo giudice ha\nattribuito al mapp. __________ sarebbe attendibile, tenuto conto delle\ncaratteristiche negative della particella (in particolare, la forte pendenza e\nla mancanza di un'urbanizzazione ex art. 19 LPT); il fondo, per vista e\ndistanza dal lago, non sarebbe d'altronde comparabile con le ben più pregiate\nproprietà __________ e __________ espropriate a fr. 250.-/mq.\nIl Comune ribadisce pure la richiesta d'esproprio formale del terreno, invocando a riguardo una corretta applicazione dell'art. 6 Lespr.\nContesta, infine, l'indennità accordata dal Tribunale di espropriazione per le spese di progettazione, sottolineando come i proprietari le abbiano affrontate inutilmente ben sapendo che il vincolo della nuova strada impediva l'erezione di una costruzione nel mezzo del tracciato."}