{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-3_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17032&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dbac37ad14e0d53f50bafd638640e070"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:20", "Checksum": "1ee799bcc222b1b1c97b2f9581a54625", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 2/95 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 25 gennaio 1995 di\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 12 dicembre 1994 (no. 268/184) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ e __________ hanno inoltrato il 14 febbraio 1986 nei confronti del Comune di __________ relativamente al mapp. no. __________ RFD; |\nviste le risposte:\n- 17 febbraio 1995 di __________;\n- 17 febbraio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ e __________ sono proprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mappale no. __________ di __________, censito a RF quale prato di 459 mq.\nIl terreno, in forte pendenza e di forma irregolare (tendenzial-mente triangolare, con la \"punta\" rivolta a monte), si trova alle falde della collina che sovrasta il nucleo di __________, al di sopra della strada cantonale e della linea ferroviaria, in località __________; dalla sommità del pendio rivolto verso N-O è possibile vedere il __________ e tutta la zona del __________. Il fondo, in gran parte coltivato a vigna, è accessibile mediante una strada comunale (mapp. no. __________) a margine della quale i proprietari hanno di recente (1988) edificato un posteggio coperto; la proprietà fruisce pure di un diritto di passo veicolare gravante la vicina part. no. __________.\nB. Il piano del traffico del PR dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, prevede in territorio di __________ la realizzazione di una strada di raccordo (SR2 __________ -__________) il cui tracciato attraversa in senso latitudinale il mapp. __________ suddividendolo in due parti; questa strada funge pure da separazione tra la zona R1 e la zona R2, tant'è che la porzione superiore della proprietà __________ risulta assegnata alla zona R1, mentre quella inferiore è inclusa in zona R2.\nC. Con scritto 14 febbraio 1986 __________ e __________ hanno notificato al Municipio di __________ una pretesa d'indennizzo di fr. 300.- il mq per titolo di espropriazione materiale, sostenendo che l'edificabilità della loro particella era stata pregiudicata dai vincoli imposti dal piano del traffico del PR; in via subordinata hanno contestualmente proposto all'ente pubblico di acquisire tutto il fondo al prezzo di fr. 330.- il mq.\nIl procedimento è stato contraddistinto da vicissitudini e lungaggini che in questa sede non occorre evocare nel dettaglio. Ai fini della presente pronunzia basterà ricordare in breve alcuni fatti salienti e le tappe fondamentali dell'iter processuale:\n6 ottobre 1986\nA richiesta del Comune, il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina sospende la procedura in attesa del previsto allestimento dei progetti definitivi dell'opera viaria.\n20 aprile 1990\nI privati inoltrano al Municipio una domanda preventiva di costruzione di un'abitazione primaria che non ottiene risposta e nell'aprile del 1991 sollecitano al Tribunale di espropriazione la riattivazione del procedimento.\n28 giugno 1991\nIl Comune presenta le proprie osservazioni alla notifica di pretese, annotando che dal 1988 sono all'esame quattro varianti relative alla realizzazione della strada __________ e che nel frattempo è iniziata la procedura di revisione del PR, accompagnata - il 5 giugno 1990 - dall'entrata in vigore di una zona di pianificazione ex art. 27 LPT e 16-25 DEPT della durata di tre anni.\n9 ottobre 1991\nSi tiene un'udienza di conciliazione a seguito della quale le parti concordano di sospendere la procedura per il periodo di un anno in vista di accertamenti tecnici circa l'edificabilità del mapp. __________.\n1° marzo 1992\nA domanda dei privati il procedimento riprende con un'udienza di incombenti che porta ad un'ulteriore sospensione del procedimento sino al 5 giugno 1993, data di scadenza della zona di pianificazione nella quale è inclusa anche la proprietà __________.\n9 agosto 1993\nIl processo continua con la presentazione di un memoriale da parte del Comune, il quale comunica di voler rinunciare al vincolo del 1985 dato che una variante di PR in fase di adozione prevede un tracciato della SR2 tale da salvaguardare l'edificabilità della part. __________. Con risposta 24 settembre 1993 __________ e __________ evocano con precisione gli antefatti e pretendono chiarezza, denunciando in particolare la situazione di pregiudizievole ambiguità nella quale sono venuti a trovarsi in conseguenza dell'approvazione del piano consortile, dell'imposizione della zona di pianificazione e della procedura di modifica del PR promossa dal Municipio.\n15 settembre 1993\n__________ e __________ chiedono al Municipio di __________ il rilascio di un permesso di costruzione per erigere sul loro fondo una casa d'abitazione monofamigliare, allegando il progetto ed i piani completi. Subito preavvisata negativamente (28 settembre 1993), la domanda viene formalmente respinta il 22 dicembre 1993.\n30 settembre 1993\nSi tiene una nuova udienza di incombenti, alla quale non presenzia il Comune; si chiarirà in seguito che l'assenza è dovuta ad un disguido nell'intimazione della citazione.\n19 gennaio 1994"}