4 e 76 cpv. 5 LFespr. Con decisione 13 ottobre 1993 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha ridotto il tasso usuale applicabile in ambito espropriativo dal 5.5% al 5%, con effetto dal 1° ottobre 1993. Per sanare la svista nella quale è incorso il Tribunale di espropriazione arrestando la decorrenza degli interessi al 30 settembre 1993, il dispositivo 1 dell'impugnata sentenza viene riformato e completato in modo che l'espropriata possa effettivamente percepire tutti gli interessi cui ha diritto (da non confondere con gli interessi legali di mora dovuti a partire dal momento in cui l'indennità d'espropriazione diventa esigibile; cfr. art. 54 cpv. 1 Lespr).