{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-25_1997-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17051&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e808c56970726e2040a084537899f50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:32:40", "Checksum": "8797c89566207ae91a68555394369307", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 19 dicembre 1995 di\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 22 novembre 1995 (no. 10/91-92) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà dei mapp. __________/__________ e __________/__________; |\nviste le risposte:\n- 9 gennaio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, __________;\n- 30 gennaio 1996 del municipio di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietaria dei mapp. __________/__________ e __________/__________ di __________, uno scantinato semisotterraneo di 100 mq e 374.35 mc.\nIl fabbricato promiscuo si trova nel vecchio nucleo di __________ (zona __________), più precisamente in via __________. Negli ultimi anni è stato locato ad un'impresa di pulizie, che lo utilizzava come magazzino pagando una pigione di fr. 650.- mensili.\nB. Il 22 agosto 1979 il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del quartiere di __________, un comparto territoriale del comune di __________ delimitato a N da via __________ e via __________, a E da via __________, via __________ e dal mapp. __________, a S da via __________ e a O dal mapp. __________. __________ ricomposizione particellare e demolizione degli edifici esistenti, il __________ si prefiggeva in sostanza di riqualificare il vecchio nucleo a livello urbanistico, ambientale e funzionale mediante la creazione di una vasta piazza centrale attorniata da portici e blocchi di nuove costruzioni con contenuti misti di tipo commerciale/abitativo. Quanto alle modalità d'attuazione del __________, i sedimi destinati alla ricomposizione particellare avrebbero dovuto essere acquisiti dal comune a trattative private o in via espropriativa ed in seguito ceduti ai promotori immobiliari incaricati della realizzazione del quartiere (__________).\nL'8 febbraio 1993 il Consiglio comunale di __________ ha respinto una revisione del __________ sottopostagli per adozione dal Municipio. Nel giugno dello stesso anno è stato quindi organizzato un concorso di idee per vagliare le potenzialità urbanistiche ed architettoniche del quartiere. Le proposte contenute nel progetto vincente sono state recepite nel nuovo __________ che il Governo ha approvato il 13 dicembre 1994. Dal profilo spaziale, il PP aggiornato comprende unicamente il territorio comunale compreso tra via __________, via __________, via __________ e via __________. Dal profilo funzionale, riprende e sviluppa i contenuti del precedente strumento pianificatorio: prevede in particolare la costruzione di due nuovi volumi disposti a \"L\", che con gli edifici ai mapp. __________ e __________ e con il fronte di vecchie case su via __________ definiscono una piazza aperta in cui confluiscono direttamente i vicoli esistenti.\nC. A far tempo dal 1988 il Municipio di __________ ha intavolato delle articolate trattative con la proprietaria dei mapp. __________/__________ e __________/__________ nell'intento di acquistare la cantina inglobata in due stabili soggetti al PP. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo bonale, l'ente pubblico - mediante avviso personale 5 giugno 1991 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano d'espropriazione, tabella di espropriazione e offerta di indennità) - ha promosso la procedura di esproprio formale della proprietà offrendo un indennizzo di fr. 20'000.-.\nCon notifica 16 luglio 1991 __________ si è opposta all'espropriazione, chiedendo in via subordinata una permuta o un risarcimento in denaro di fr. 173'000.-.\nAll'udienza di conciliazione dell'11 febbraio 1992 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.\nIn quella successiva tenutasi il 22 luglio 1992 l'espropriata ha osteggiato la domanda di anticipata immissione in possesso formulata seduta stante dal comune.\nIl giudice delle espropriazioni ha respinto l'opposizione all'esproprio e accordato l'anticipata immissione in possesso con decreto 4 gennaio 1993. La proprietaria ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ma dopo aver ottenuto alcune facilitazioni dal comune ha ritirato il gravame lasciandola crescere in giudicato.\nD. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 22 novembre 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto all'espropriata un'indennità di complessivi fr. 78'717.50, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle __________ - dal 4 gennaio 1993 (giorno dell'anticipata immissione in possesso) al 30 settembre 1993.\nNegata la sussistenza di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del __________, il primo giudice ha stimato in fr. 37'435.- (fr. 100.- il mc) il valore metrico della cantina nel gennaio del 1993. Il valore a reddito è stato invece determinato in fr. 120'000.- capitalizzando al tasso del 6.5% la pigione annua di fr. 7'800.-, donde il risarcimento globale di fr. 78'717.50, frutto di una media (rapporto di ponderazione 1:1) tra la stima a reddito e quella metrica.\nE. Avverso questa pronunzia __________ è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'indennità espropriativa venga fissata in fr. 173'000.- sulla base del solo reddito capitalizzato al tasso del 4.5%."}