I ricorrenti sostengono infine che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto far decorrere gli interessi d'uso dal 1988, epoca in cui le parti avevano già avviato delle negoziazioni nell'intento di addivenire ad una compravendita della proprietà. 5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: