art. 49 Lespr). Secondariamente perché i prezzi stipulati nell'ambito di trattative bonali non possono notoriamente influire in modo determinante sulla quantificazione della indennità espropriativa, che deve corrispondere ai reali valori di mercato (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51)). In terzo luogo perché a ben guardare i ricorrenti non ottengono molto meno di quanto incassato dai proprietari che hanno venduto direttamente i loro fondi senza farsi coinvolgere in una procedura espropriativa. Anzi, rispetto ad alcuni proprietari conseguono molto di più.