I ricorrenti hanno censurato il dies aestimandi preso in considerazione dal primo giudice ed i criteri con cui è stata calcolato l'indennizzo. Nel risultato, la decisione impugnata sarebbe iniqua e lesiva della parità di trattamento. In sostanza, hanno addotto che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto corrispondere loro un'indennità identica ai prezzi che il comune ha recentemente soluto per acquistare a trattative private i mapp. __________, __________, __________ e __________/__________, fondi siti nelle vicinanze e soggetti come la part.