{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-24_1997-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17050&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5036f98aa71248e1882cc447b4356dc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:58:12", "Checksum": "2ddfba43dd233bd2d1a0b998e1ebf129", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).\n5.2. Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nel dicembre del 1988 erano già in corso tra le parti concrete discussioni per la cessione di tutto il mapp. __________ al comune. Lo comprova il tenore dello scritto 10 febbraio 1989 che il Municipio ha indirizzato ad un membro della famiglia __________ per riprendere le trattative iniziate il 10 dicembre 1988 al fine di pervenire ad una compravendita della proprietà.\nNe consegue che agli espropriati devono essere corrisposti gli interessi d'uso (al tasso praticato dalle CFS) a contare dal 10 dicembre 1988.\n6. Stante quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto.\nQuesto esito impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza degli insorgenti (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili al comune di __________, che si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm). In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, i citati art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C.e B./Stato del Canton Ticino).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 22 ter CF; 5 LPT; 9, 11, 49, 50 Lespr; 18, 28, 31, 49 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 22 novembre 1995 (no. 10/91-91) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:\n\"1. Per l'espropriazione formale e materiale del mapp. no. __________ il comune di __________ verserà agli espropriati un'indennità di complessivi fr. 204'078.- oltre interessi ai seguenti tassi annui:\n- del 4.5% dal 10.12.1988 al 31.5.1989\n- del 5.5% dal 1.6.1989 al 31.5.1990\n- del 6.5% dal 1.6.1990 31.3.1993\n- del 5.5% dal 1.4.1993 al 30.9.1993\n- del 5% dal 1.10.1993 in avanti.\"\n2. La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta per 4/5 a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico del comune di __________. Gli insorgenti in solido verseranno al resistente fr. 1'200.- per titolo di ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}