{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-24_1997-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17050&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5036f98aa71248e1882cc447b4356dc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:58:12", "Checksum": "2ddfba43dd233bd2d1a0b998e1ebf129", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\nIl Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni relative a fondi inseriti nel nucleo di __________. I numerosi dati raccolti in prima istanza indicano tuttavia che nel 1979 il prezzo medio pagato nel comune per l'acquisto di terreni di varia grandezza e grado di edificabilità si aggirava sui 267.- fr. il mq, importo che si riduce a fr. 253.- il mq se si prescinde dai valori estremi (di fr. 134.80 e di fr. 550.- il mq) e a fr. 250.- il mq se si trascurano le compravendite di scorpori insignificanti. L'omogeneità che traspare dal complesso di quegli stessi dati dimostra peraltro che all'epoca il mercato immobiliare di __________ era tendenzialmente improntato alla stagnazione.\nA fronte di simili risultanze non si vede francamente come i ricorrenti possano dolersi dell'indennizzo di fr. 600.-/mq accordato loro dal giudice delle espropriazioni. Pur tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono in positivo il mapp. __________ (zona pregiata, tranquilla, facilmente accessibile, ecc.), la stima operata dal Tribunale di espropriazione in ordine al valore venale del terreno appare assai generosa e come tale resiste con certezza alle critiche sollevate dagli insorgenti. Il Tribunale cantonale amministrativo l'avrebbe senz'altro ridotta se non fosse tenuto ad ossequiare il divieto delle reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm.\n3.4. Allo stabile esistente è stato assegnato un valore di fr. 180.- il mc. Se si pon mente alla vetustà dell'immobile ed al suo stato di conservazione, anche questa valutazione si appalesa oltremodo magnanima. Tanto più che applicando criteri d'estimo particolarmente severi la casa avrebbe anche potuto essere considerata un cosiddetto \"Abbruchobjekt\" i cui costi di demolizione vanno dedotti dall'indennità espropriativa (Hess-Weibel, op. cit., N. 103 ad art. 19 LFespr).\nQuantificando in fr. 42'968.- il risarcimento spettante agli espropriati il Tribunale di espropriazione è tuttavia incorso in un increscioso errore di calcolo sfuggito pure alle parti in causa. Lo svarione può essere tuttavia corretto in questa sede operando una rettifica d'ufficio che porta al seguente risultato:\nfr. 180.-/mc x 537.10 mc = fr. 96'678.-\nSeppur dovuta ad una sanatoria di mera natura contabile, la maggiorazione dell'indennizzo per l'esproprio della casa comporta l'accoglimento parziale dell'impugnativa. I ricorrenti hanno infatti propugnato esplicitamente un risarcimento superiore per la perdita dello stabile.\n4. La famiglia __________ si ritiene vittima di una disparità di trattamento nella misura in cui il Tribunale di prime cure gli avrebbe riconosciuto un indennizzo di gran lunga inferiore ai prezzi pagati dal comune per acquisire la proprietà delle part. no. __________, __________ e __________.\nLa censura risulta manifestamente infondata.\nInnanzi tutto perché per legge il Tribunale di espropriazione non è assolutamente vincolate dalle conclusioni delle parti allorquando fissa l'importo dell'indennità (cfr. art. 49 Lespr). Secondariamente perché i prezzi stipulati nell'ambito di trattative bonali non possono notoriamente influire in modo determinante sulla quantificazione della indennità espropriativa, che deve corrispondere ai reali valori di mercato (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51)). In terzo luogo perché a ben guardare i ricorrenti non ottengono molto meno di quanto incassato dai proprietari che hanno venduto direttamente i loro fondi senza farsi coinvolgere in una procedura espropriativa. Anzi, rispetto ad alcuni proprietari conseguono molto di più. Per capirlo, basta analizzare obbiettivamente le cifre a corpo che il comune ha pagato per comperare i mapp. __________, __________ e __________ (cifre che comprendono sia il valore del terreno che quello dell'edificio ospitato sul fondo) e rinunciare a paragoni improponibili basati sul risultato che si ricava dividendo il prezzo convenuto per la sola superficie della particella. Il mapp. __________, ad esempio, è\nstato venduto a fr. 365'000.-, ovvero - secondo gli espropriati -\na fr. 1'771.- il mq. Ha una superficie di 206 mq sulla quale insiste uno stabile di 1'896 mc. Se fosse stato espropriato ai valori riconosciuti al mapp. 96, i suoi proprietari avrebbero incassato\nfr. 600.-/mq x 206 mq = fr. 123'600.-\n+\nfr. 180.-/mc x 1'896 mc = fr. 341'280.-\nossia in totale 464'880.- fr., importo di gran lunga superiore ai 365'000.- fr. stipulati nel rogito di compravendita.\nSenza parlare del fatto - per concludere - che contrariamente agli altri proprietari la famiglia __________ riceve oltre al capitale una somma tutt'altro che indifferente sotto forma di interessi.\n5. I ricorrenti sostengono infine che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto far decorrere gli interessi d'uso dal 1988, epoca in cui le parti avevano già avviato delle negoziazioni nell'intento di addivenire ad una compravendita della proprietà."}