{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-24_1997-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17050&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5036f98aa71248e1882cc447b4356dc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:58:12", "Checksum": "2ddfba43dd233bd2d1a0b998e1ebf129", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDonde il risarcimento globale di fr. 150'368.- (fr. 107'400.- + fr. 42'968.-) per l'esproprio formale e materiale di tutta la particella, con interessi a partire dal 5 febbraio 1990, giorno in cui i privati avrebbero redatto un progetto di convenzione in vista della cessione bonale della loro proprietà.\nE. Avverso la predetta pronunzia la famiglia __________ è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'indennità espropriativa venga fissata in complessivi fr. 444'000.-, di cui fr. 268'000 (= fr. 1'500.-/mq) per il terreno e fr. 175'000.- (= fr. 300.-/mc) per la casa.\nI ricorrenti hanno censurato il dies aestimandi preso in considerazione dal primo giudice ed i criteri con cui è stata calcolato l'indennizzo. Nel risultato, la decisione impugnata sarebbe iniqua e lesiva della parità di trattamento. In sostanza, hanno addotto che il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto corrispondere loro un'indennità identica ai prezzi che il comune ha recentemente soluto per acquistare a trattative private i mapp. __________, __________, __________ e __________/__________, fondi siti nelle vicinanze e soggetti come la part. __________ ai vincoli sanciti dal __________.\nQuanto agli interessi, hanno sostenuto che gli stessi vanno fatti decorrere perlomeno dal 10 dicembre 1988, epoca in cui le parti avevano già avviato delle negoziazioni nell'intento di addivenire ad una compravendita della proprietà.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha contestato partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che verranno ripresi, ove occorresse, in appresso.\nAl termine dello scambio di allegati la ricorrente __________ ha presentato un memoriale di replica.\nG. Il 28 ottobre 1996 il Tribunale ha visionato la proprietà espropriata sentendo le parti in contraddittorio. A richiesta del giudice delegato il comune ha prodotto il __________ attualmente in vigore (ovvero il PP approvato dal Consiglio di Stato in data 13 dicembre 1994), nonché la documentazione relativa al dettaglio delle compravendite dei mapp. __________, __________ e __________.\nDi tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti e dei risultati istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm), dai quali dev'essere tuttavia stralciata la memoria irrita 6 febbraio 1996 che __________ ha prodotto senza esserne autorizzata (cfr. art. 49 cpv. 3 PAmm) al termine dello scambio di allegati.\n2. I ricorrenti contestano il dies aestimandi preso in considerazione dal Tribunale di espropriazione, negando che il mapp. __________ sia stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del __________.\n2.1. Giusta l'art. 22 ter cpv. 3 CF, in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50). La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso (\"Sonderopfer\") e tale da violare il principio d'uguaglianza (DTF 121 II 417 consid. 4a, 119 Ib 128 consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e giurisprudenza ivi richiamata)."}