{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-24_1997-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17050&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5036f98aa71248e1882cc447b4356dc8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:58:12", "Checksum": "2ddfba43dd233bd2d1a0b998e1ebf129", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1995.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 19 dicembre 1995 di\n|\n|\n__________ __________ __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 22 novembre 1995 (no. 10/91-91) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp. __________; |\nviste le risposte:\n- 9 gennaio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 30 gennaio 1996 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nritenuto, in fatto\nA. __________, __________ e __________ sono proprietari in ragione di 1/3 ciascuno del mapp. __________ di __________, di complessivi mq 179, così censito a RF:\nA) casa d'abit. mq 78\nb) giardino mq 101\nIl fondo, pianeggiante e di forma somigliante ad una \"L\", si trova nel vecchio nucleo di __________ (zona __________), a confine con via __________. Ospita una casa monofamigliare di due piani (PT + 1° piano, per un totale di 537.10 mc) costruita attorno al 1400 e sottoposta ad opere di manutenzione nel 1979.\nB. Il 22 agosto 1979 il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del quartiere di __________, un comparto territoriale del comune di __________ delimitato a N da via __________ e via __________, a E da via __________, via __________ e dal mapp. __________, a S da via __________ e a O dal mapp. __________. Previa ricomposizione particellare e demolizione degli edifici esistenti, il __________ si prefiggeva in sostanza di riqualificare il vecchio nucleo a livello urbanistico, ambientale e funzionale mediante la creazione di una vasta piazza centrale attorniata da portici e blocchi di nuove costruzioni con contenuti misti di tipo commerciale/abitativo. Quanto alle modalità d'attuazione del __________, i sedimi destinati alla ricomposizione particellare avrebbero dovuto essere acquisiti dal comune a trattative private o in via espropriativa ed in seguito ceduti ai promotori immobiliari incaricati della realizzazione del quartiere (__________).\nL'8 febbraio 1993 il Consiglio comunale di __________ ha respinto una revisione del __________ sottopostagli per adozione dal Municipio. Nel giugno dello stesso anno è stato quindi organizzato un concorso di idee per vagliare le potenzialità urbanistiche ed architettoniche del quartiere. Le proposte contenute nel progetto vincente sono state recepite nel nuovo __________ che il Governo ha approvato il 13 dicembre 1994. Dal profilo spaziale, il PP aggiornato comprende unicamente il territorio comunale compreso tra via __________, via __________, via __________ e via __________. Dal profilo funzionale, riprende e sviluppa i contenuti del precedente strumento pianificatorio: prevede in particolare la costruzione di due nuovi volumi disposti a \"L\", che con gli edifici ai mapp. __________ e __________ e con il fronte di vecchie case su via __________ definiscono una piazza aperta in cui confluiscono direttamente i vicoli esistenti.\nC. A far tempo dal 1988 il Municipio di __________ ha intavolato delle articolate trattative con i proprietari del mapp. __________ nell'intento di acquistare il fondo soggetto al PP. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo bonale, l'ente pubblico - mediante avviso personale 5 giugno 1991 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano d'espropriazione, tabella di espropriazione e offerta di indennità) - ha promosso la procedura di esproprio formale della part. __________ offrendo un indennizzo di fr. 89'500.-.\nCon notifica 16 luglio 1991 la famiglia __________ si è opposta all'espropriazione, chiedendo in via subordinata una permuta o un risarcimento in denaro di fr. 528'190.-.\nAll'udienza di conciliazione dell'11 febbraio 1992 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.\nIn quella successiva tenutasi il 22 luglio 1992 gli espropriati hanno osteggiato la domanda di anticipata immissione in possesso formulata seduta stante dal comune.\nIl giudice delle espropriazioni ha respinto l'opposizione all'esproprio e accordato l'anticipata immissione in possesso con decreto 4 gennaio 1993. I privati hanno impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ma dopo aver ottenuto alcune facilitazioni dal comune hanno ritirato il gravame lasciandola crescere in giudicato.\nD. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 22 novembre 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto alla famiglia __________ un'indennità di complessivi fr. 150'368.-, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a far tempo dal 5 febbraio 1990.\nPartendo dal presupposto che il mapp. __________ era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del __________, il primo giudice ha proceduto ad una stima unica concentrando le proprie indagini sulle contrattazioni immobiliari avvenute a __________ nel corso del 1979. In base ai prezzi pagati all'epoca (da un minimo di fr. 134.80/mq ad un massimo di fr. 550.-/mq), ha quindi attribuito ai 179 mq di terreno espropriato un valore di fr. 107'400.- (fr. 600.- il mq). All'edificio esistente di 537.10 mc ha invece assegnato un valore di fr. 180.-/mc, errando però in seguito nella quantificazione del relativo indennizzo; in luogo di fr. 96'678.- (fr. 180.-/mc x 537.10 mc) il Tribunale di espropriazione ha infatti accordato agli espropriati un'indennità di fr. 42'968.-, corrispondente ad un valore del cubo di soli fr. 80.-."}