| | | | ||| | Incarto n. leo | | In nome | | || | Il Tribunale cantonale amministrativo | ||||| | | ||||| | | ||||| | composto dei giudici: | Lorenzo Anastasi, presidente, | | segretario: | Leopoldo Crivelli | statuendo sul ricorso 10 novembre 1995 di | | __________ rappr. da: avv. __________ | || | | contro | | | | | la decisione 10 ottobre 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina; | preso atto che il patrocinatore della ricorrente in data 29 maggio 1996 ha dichiarato quanto segue: "vi comunico che la ricorrente __________, ritira il ricorso inoltrato in data 10 novembre 1995. Ciò avviene con l'accordo del comune di __________, il quale rinuncia alla pretesa di indennità per spese e ripetibili; d'altra parte, __________ rinuncia alle ripetibili assegnatele con sentenza 10 ottobre 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina." considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario