Di conseguenza: 1.1. la decisione 9 ottobre 1995 (no. 17/91) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina per nuovo giudizio. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) è posta a carico del Comune di __________, con l'ulteriore obbligo di versare al ricorrente fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | Comune di Pregassona rappr. dal Municipio, 6963 Pregassona Tribunale di Espropriazione della Giurisdizione Sottocenerina, 6900 Lugano. | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario