Occorrerà quindi apprezzare la portata di questa variante, accertando se il ricorrente, stante la particolarissima sagomatura della porzione assegnata alla zona RAr4, potrebbe effettivamente trarne qualche beneficio in caso di (ri)edificazione. Nell'eventualità in cui fosse venuta meno l'espropriazione materiale, la prima istanza dovrà esaminare se il proprietario non ha comunque diritto ad un risarcimento per il blocco del terreno intervenuto a far tempo dal 1974 (cfr. DTF 120 Ib 465). Il Tribunale di espropriazione dovrà infine tener presente che il vincolo AP istituito nel 1980 è andato a gravare tutto il sub. i di 3823 mq e non solo i ca.