398.-/mq). 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere accolto e gli atti rinviati all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 LPamm) quo all'eventuale indennità dovuta all'insorgente. Ai fini della commisurazione della medesima il primo giudice dovrà valutare con l'ausilio dei suoi periti se l'espropriazione materiale non si è per caso estesa a tutta la superficie della particella e se perdura tuttora.