Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una restrizione di diritto pubblico della proprietà fondiaria, i cui effetti sono equivalenti a quelli di un'espropriazione formale, non dà luogo di regola ad indennità se assurge a provvedimento di polizia in senso stretto, qualunque sia la sua gravità. Sono tali gli interventi nei confronti del perturbatore tendenti ad ovviare ad un pericolo concreto (cioè serio ed incombente) per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica, connesso con la prospettata utilizzazione di un fondo, quando la competente autorità attualizza a questo scopo un divieto legale, definendo soltanto, per rispetto a tale utilizzazione, i limiti di