Ai fini del giudizio risulta quindi decisiva la situazione esistente nel 1974, epoca in cui la destinazione d'uso del suolo era ancora regolamentata in modo risolutivo dalla LIA dianzi citata. 3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una restrizione di diritto pubblico della proprietà fondiaria, i cui effetti sono equivalenti a quelli di un'espropriazione formale, non dà luogo di regola ad indennità se assurge a provvedimento di polizia in senso stretto, qualunque sia la sua gravità.