{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-22_1996-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17048&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5cde2953b853aba09fb4fd67fe49fb09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:18", "Checksum": "d2c032cba2a65e0a7503c2e216594e72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere accolto e gli atti rinviati all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 LPamm) quo all'eventuale indennità dovuta all'insorgente.\nAi fini della commisurazione della medesima il primo giudice dovrà valutare con l'ausilio dei suoi periti se l'espropriazione materiale non si è per caso estesa a tutta la superficie della particella e se perdura tuttora. In effetti, a seguito di una variante di PR nel frattempo approvata all'evidente scopo di contenere il danno cagionato al proprietario, l'angolo S-E del fondo è stato incluso in zona inedificabile con la possibilità di computare i suoi indici in quelli del settore ubicato in zona RAr4. Occorrerà quindi apprezzare la portata di questa variante, accertando se il ricorrente, stante la particolarissima sagomatura della porzione assegnata alla zona RAr4, potrebbe effettivamente trarne qualche beneficio in caso di (ri)edificazione. Nell'eventualità in cui fosse venuta meno l'espropriazione materiale, la prima istanza dovrà esaminare se il proprietario non ha comunque diritto ad un risarcimento per il blocco del terreno intervenuto a far tempo dal 1974 (cfr. DTF 120 Ib 465).\nIl Tribunale di espropriazione dovrà infine tener presente che il vincolo AP istituito nel 1980 è andato a gravare tutto il sub. i di 3823 mq e non solo i ca. 2400 mq compresi nella zona di protezione II del pozzo; tra il 1980 ed il 1994 oltre 1400 mq del mappale potrebbero pertanto esser stati colpiti da un'espropriazione materiale temporanea suscettibile di ingenerare indennizzo alle condizioni indicate nella precitata giurisprudenza del Tribunale federale.\n5. La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del Comune di __________ che ha resistito alle richieste dell'insorgente (art. 28 e 31 LPamm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 19, 30 LIA; 28 OPA; 9, 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 LPamm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto.\n§. Di conseguenza:\n1.1. la decisione 9 ottobre 1995 (no. 17/91) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;\n1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina per nuovo giudizio.\n2. La tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) è posta a carico del Comune di __________, con l'ulteriore obbligo di versare al ricorrente fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\nComune di Pregassona rappr. dal Municipio, 6963 Pregassona Tribunale di Espropriazione della Giurisdizione Sottocenerina, 6900 Lugano. |\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}