{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-22_1996-07-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17048&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5cde2953b853aba09fb4fd67fe49fb09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:18", "Checksum": "d2c032cba2a65e0a7503c2e216594e72", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1996 50.1995.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPuntualizzati alcuni aspetti di fatto, il ricorrente osserva in particolare come senza il pozzo e la circostante zona di protezione il proprio fondo si troverebbe oggi in zona RAr4, liberamente e integralmente sfruttabile al meglio secondo i relativi parametri edificatori. Il piano di protezione ha invece reso inedificabile la parte migliore del mappale e ridotto le possibilità di sfruttamento di quella restante, tant'è vero che la superficie di mq 4654 rimasta edificabile soggiace alle restrizione della zona SIII ed ha una forma irregolare a losanga suscettibile di comportare difficoltà, limitazioni e maggiori costi di costruzione. Posto che nel 1974 il valore del terreno si aggirava sui 400.- fr. il mq e ritenuto come i vincoli abbiano deprezzato la proprietà in ragione di almeno il 25%, il ricorrente chiede un indennizzo di fr. 706'000.- (fr. 100.- il mq x 7060 mq), sottolineando che l'attuale utilizzazione del fondo potrebbe venir preclusa a breve termine, che il PR ha di fatto assegnato alla zona edificabile il comparto nel quale si trova la particella e che l'istituzione della zona di protezione lo ha colpito in modo assai pesante e praticamente esclusivo.\nG. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ed il Municipio di __________, i quali postulano la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.\nH. In data 18 giugno 1996 il Tribunale ha compulsato presso l'UT di __________ una mappa aggiornata, il PGC, il piano delle zone e la risoluzione di approvazione del PR 1980, estraendo delle fotocopie parziali che sono state acquisite agli atti. Presso il medesimo ufficio sono state successivamente raccolte ulteriori informazioni circa lo stato di urbanizzazione nel quale si trovava la zona in esame nel 1974. Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm).\n2. Come in prima istanza, anche in questa sede la materia del contendere si concentra essenzialmente sul quesito a sapere se il proprietario del mapp. __________ possa pretendere un'indennità in seguito alle restrizioni imposte sul suo fondo dal piano di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________. Le limitazioni sancite dal PR del 1980 non appaiono infatti determinanti nella misura in cui costituiscono con ogni evidenza il riflesso dei pregressi vincoli di protezione istituiti nel 1974 in applicazione dell'art. 30 dell'allora vigente legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971. Ai fini del giudizio risulta quindi decisiva la situazione esistente nel 1974, epoca in cui la destinazione d'uso del suolo era ancora regolamentata in modo risolutivo dalla LIA dianzi citata.\n3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una restrizione di diritto pubblico della proprietà fondiaria, i cui effetti sono equivalenti a quelli di un'espropriazione formale, non dà luogo di regola ad indennità se assurge a provvedimento di polizia in senso stretto, qualunque sia la sua gravità. Sono tali gli interventi nei confronti del perturbatore tendenti ad ovviare ad un pericolo concreto (cioè serio ed incombente) per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica, connesso con la prospettata utilizzazione di un fondo, quando la competente autorità attualizza a questo scopo un divieto legale, definendo soltanto, per rispetto a tale utilizzazione, i limiti di polizia della libertà del proprietario, che sempre devono essere rispettati. Tuttavia questo principio non ha validità assoluta: solo i provvedimenti di polizia che appaiono necessari in forza del principio della proporzionalità non danno luogo ad indennità, non invece quelli che vanno oltre a quel che è indispensabile per porre riparo al pericolo serio ed incombente. Il Tribunale federale ha riservato tre possibili eccezioni alla regola della non risarcibilità dei provvedimenti di polizia in senso stretto: il caso di un divieto di costruzione di natura non solo poliziesca, ma anche pianificatoria, quello del divieto di un uso attuale e quello, infine, ove l'adozione di una zona di protezione cagiona il declassamento (\"Auszonung\") di un terreno vuoi edificabile, vuoi parzialmente dotato d'infrastrutture, oppure si apparenta ad un simile declassamento. Il problema del declassamento può porsi esclusivamente se i vincoli della zona di protezione sono incompatibili con quelli della zona prevista dal piano di utilizzazione. Non sussiste inoltre espropriazione materiale, nonostante un declassamento, se il provvedimento di polizia tende a proteggere direttamente il proprietario fondiario che ne è gravato (STF 22 aprile 1994 in re C. c. Comune di __________ e __________; DTF 106 Ib 332 consid. 4, 337 consid. 5; RDAT 1983 N. 80).\n3.1. Nel caso di specie, i vincoli imposti sulla proprietà del ricorrente con l'istituzione del piano di protezione non avevano carattere pianificatorio, né hanno impedito che il fondo potesse continuare ad essere utilizzato quale deposito di un'impresa di costruzioni. Non tendevano neppure a tutelare direttamente il proprietario, essendo manifestamente volti a salvaguardare un'opera di interesse pubblico quale il pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________."}