30/87, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina; | preso atto dell'accordo stipulato fra le parti in data 15 dicembre 1998, ove la ricorrente al punto 1 dichiara di rinunciare alle procedure espropriative e, di conseguenza, di ritirare il ricorso 16 febbraio 1989 pendente innanzi a questo Tribunale, senza carico di spese e compensate le ripetibili; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario