, per analogia, DTF 92 I 438); che stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata; che data la particolarità del tema dedotto in giudizio questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza dello Stato ricorrente (art. 31 LPamm); visti gli art. 4, 22 ter Cost; 22, 24 LPT; 20 LIA; 27 OPA; 25 LFespr; 75 LALPT; 29 LE 1973; 9, 11, 18, 50 Lespr; 18, 28 e 31 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giudizio. 3. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al resistente __________ fr. 400.- (quattrocento) a titolo di ripetibili.