che un simile comportamento appare pregiudizievole soprattutto ove si volesse considerare l'attuazione del posteggio alla stregua di una violazione materiale della legge sanabile unicamente tramite demolizione e ripristino dello stato quo ante; in effetti, se il Municipio avesse impartito un simile ordine dopo anni di indulgenza, il proprietario avrebbe potuto invocare la perenzione dell'azione o appellarsi quanto meno ad una lesione del principio della buona fede da parte dell'autorità (DTF 107 Ia 121); che quand'anche fosse stato realizzato ed utilizzato in modo abusivo, attualmente il posteggio sul mapp. no.