se si dovesse trattare di epoca antecedente al 1972, l'impianto sarebbe legittimo e beneficerebbe della tutela delle situazioni acquisite discendente dalla garanzia costituzionale della proprietà (art. 22 ter Cost); che una realizzazione tra il 1972 ed il 1981 risulterebbe di per sé illecita, poiché il posteggio si sarebbe trovato in zona inedificabile e non essendo posto al servizio di una costruzione principale non avrebbe potuto beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 20 LIA/27 OPA; l'inclusione del terreno in zona edificabile avvenuta nel 1981 avrebbe comunque sanato l'eventuale abuso, perlomeno dal profilo materiale;