il primo giudice ha inoltre riconosciuto al privato un risarcimento a corpo di fr. 5'710.- per la perdita del parcheggio, ritenendo ininfluente il fatto che questo non fosse mai stato autorizzato; che avverso quest'ultima parte del giudizio (punto 1.2. del dispositivo) lo Stato del Canton Ticino insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;