{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-1_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17031&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "820c3d37a26a38a8bf7d2f01fc17db1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:21", "Checksum": "051a90ada2257ecc0cc85f4c352bb4ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche la determinazione dell'indennizzo è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione; in altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto della espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art. 22 ter; DTF 95 I 455).\nche secondo la giurisprudenza (DTF 112 Ib 536, 106 Ib 228) l'indennità dovuta all'espropriato si calcola in base al valore venale (oggettivo) del terreno sottratto o, alternativamente, in base al danno soggettivo subito dal proprietario se questa variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2298); nella misura in cui __________ ha ottenuto un risarcimento di complessivi fr. 6'460.- corrispondente alla totalità del suo presunto danno soggettivo, le combinate modalità di calcolo applicate dal primo giudice risultano ammissibili giacché non danno luogo ad un indebito cumulo di indennizzi (DTF 113 Ib 41);\nche, di regola, l'ente pubblico non è tenuto al versamento di indennità per l'esproprio di costruzioni o impianti realizzati senza le necessarie autorizzazioni e quindi in modo abusivo (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 128 B VII b; Merker, Der Grundsatz der \"vollen Entschädigung\" im Enteignungsrecht, p. 23); principio, questo, racchiuso nell'art. 25 LFespr (cfr., a riguardo, Hess-Weibel, op. cit., N. 1 ss. ad art. 25 LFespr) e recepito nella sua essenza anche a livello cantonale (art. 18 Lespr);\nche secondo la legge attualmente in vigore la formazione di un parcheggio, così come la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione; in effetti, il posteggio per autoveicoli rientra chiaramente nella categoria delle costruzioni o destinazioni sottoposte a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 22 LPT ed appartiene segnatamente a quella degli impianti, ovverosia delle opere che servono ai trasporti e alle comunicazioni o che modificano in modo considerevole la configurazione di un fondo (DFGP/UPT, Commento LPT, N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle Baurecht der Schweiz, p. 91/92; Schürmann, Bau- und Planungsrecht, p. 53; Scolari, Commentario della LE, N. 6 ad art. 39; RDAT 1985 N. 112);\nche fuori dalle zone edificabili la realizzazione di un posteggio è ammissibile unicamente nell'ambito di un ampliamento ovvero di una trasformazione parziale, intervento che presuppone l'esistenza di una costruzione principale; per beneficiare di un'autorizzazione fondata sugli art. 24 LPT e 75 LALPT il manufatto deve fra l'altro apparire strettamente indispensabile per continuare ad utilizzare l'edificio principale, al quale deve essere fisicamente connesso (Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 243);\nche prima dell'avvento della LPT (1.1.1980) analoghe restrizioni erano sancite dalla legislazione anteriore entrata in vigore nel 1972 (cfr. art. 19 e 20 LIA; 27 OPA);\nche in concreto non è stato possibile appurare con esattezza il periodo in cui è stato creato il posteggio; se si dovesse trattare di epoca antecedente al 1972, l'impianto sarebbe legittimo e beneficerebbe della tutela delle situazioni acquisite discendente dalla garanzia costituzionale della proprietà (art. 22 ter Cost);\nche una realizzazione tra il 1972 ed il 1981 risulterebbe di per sé illecita, poiché il posteggio si sarebbe trovato in zona inedificabile e non essendo posto al servizio di una costruzione principale non avrebbe potuto beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 20 LIA/27 OPA; l'inclusione del terreno in zona edificabile avvenuta nel 1981 avrebbe comunque sanato l'eventuale abuso, perlomeno dal profilo materiale;\nche anche la costruzione del posteggio negli anni successivi integrerebbe gli estremi di una semplice violazione formale della legge sanabile tramite il rilascio di un permesso a posteriori; trovandosi inserito in zona edificabile, in caso di domanda di costruzione in sanatoria il parcheggio avrebbe infatti beneficiato con ogni verosimiglianza di un'autorizzazione in deroga ex art. 29 cpv. 4 LE 1973;\nche a favore di quest'ultima ipotesi depone il fatto che il Municipio di __________ - per sua stessa ammissione - ha sempre cercato di favorire la realizzazione di opere che permettessero lo stazionamento dei veicoli fuori dalla strada cantonale e ciò in considerazione della cronica penuria di posteggi nel comprensorio comunale; nel caso specifico questa esigenza ha addirittura indotto l'Esecutivo comunale a non intervenire per porre rimedio ad una situazione che sapeva del tutto irregolare;\nche l'abuso edilizio in discussione si è quindi lungamente protratto nel tempo grazie alla consapevole e benevola tolleranza delle autorità preposte alla vigilanza sulla polizia delle costruzioni, le quali avrebbero dovuto perlomeno pretendere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;\nche un simile comportamento appare pregiudizievole soprattutto ove si volesse considerare l'attuazione del posteggio alla stregua di una violazione materiale della legge sanabile unicamente tramite demolizione e ripristino dello stato quo ante; in effetti, se il Municipio avesse impartito un simile ordine dopo anni di indulgenza, il proprietario avrebbe potuto invocare la perenzione dell'azione o appellarsi quanto meno ad una lesione del principio della buona fede da parte dell'autorità (DTF 107 Ia 121);"}