{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-1_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17031&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "820c3d37a26a38a8bf7d2f01fc17db1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:21", "Checksum": "051a90ada2257ecc0cc85f4c352bb4ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 1/95 leo |\n6 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 24 gennaio 1995 dello\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 13 dicembre 1994 (no. 21/94-48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito della procedura di espropriazione formale promossa dallo __________ per acquisire la proprietà del mappale no. __________ MAF di __________ in vista della realizzazione di opere di correzione del tracciato della strada cantonale nell'abitato di __________ |\nviste le risposte:\n- 31 gennaio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 24 febbraio 1995 di __________;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche nel 1979 __________ è diventato proprietario del mapp. no. __________ MAF di __________, una superficie sterrata di 25 mq a lato della strada cantonale, di forma triangolare e censita a RF come prato; trattasi in realtà di una scarpata, resa parzialmente pianeggiante e quindi utilizzabile come posteggio grazie ad una deponia abusiva di materiali di scavo e di demolizione;\nche dopo l'approvazione del progetto attinente agli interventi di miglioria della strada cantonale nell'abitato di __________ (art. 32 ss. Legge sulle strade) lo Stato del Canton Ticino ha acquisito in via bonale la maggior parte dei sedimi necessari alla realizzazione dell'opera;\nche nell'impossibilità di addivenire ad un accordo con il proprietario del mapp. no. __________ l'ente pubblico - tramite avviso personale 22 luglio 1994 - ha promosso l'espropriazione formale di tutto il fondo, offrendo un'indennità di fr. 30.- il mq;\nche con notifica del 31 agosto 1994 l'espropriato ha per contro sollecitato un indennizzo di 300.- fr. il mq;\nche all'udienza di conciliazione del 12 ottobre 1994 __________ ha accordato al Cantone l'anticipata immissione in possesso; nel contempo il Tribunale di espropriazione ha sottoposto alle parti una soluzione transattiva, ai sensi della quale lo Stato avrebbe dovuto corrispondere un'indennità di complessivi fr. 6'461.- per l'esproprio della particella adibita a posteggio;\nche l'ente espropriante non ha accettato suddetta proposta, rilevando come l'area in questione, sita fuori della zona edificabile, non potesse essere considerata giuridicamente alla stregua di un posteggio in mancanza di un valido titolo autorizzativo;\nche con sentenza 13 dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, constatata la natura inedificabile del terreno, ha accordato a __________ un indennizzo di fr. 30.- il mq per l'espropriazione formale del mapp. no. __________; il primo giudice ha inoltre riconosciuto al privato un risarcimento a corpo di fr. 5'710.- per la perdita del parcheggio, ritenendo ininfluente il fatto che questo non fosse mai stato autorizzato;\nche avverso quest'ultima parte del giudizio (punto 1.2. del dispositivo) lo Stato del Canton Ticino insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento; in sostanza il ricorrente contesta che in casu la perdita della possibilità di parcheggio debba essere indennizzata, poiché __________ non hai mai conseguito un permesso di costruzione per utilizzare il fondo a scopo di posteggio e quindi ha sempre goduto di un vantaggio di mero fatto;\nche all'accoglimento del gravame si oppongono il Tribunale di espropriazione e __________, quest'ultimo all'appoggio di argomentazioni che per quanto necessario verranno riprese nei seguenti considerandi;\nche in fase istruttoria il giudice delegato ha richiamato d'ufficio dalla Pretura di Lugano l'incarto no. 4600 relativo alla causa civile __________; da quegli atti traspare in particolare che il riempimento abusivo con il quale si è potuto formare la piazzola di posteggio è stato effettuato in epoca imprecisata da tale ing. __________ di __________ (deposizione 2 marzo 1983 teste __________);\nche in risposta ad alcune precise domande formulategli dal Tribunale, con scritti 29 aprile e 7 maggio 1995 il Municipio di __________ ha specificato che il riempimento abusivo potrebbe esser stato eseguito verso la fine degli anni settanta in coincidenza con i lavori di riattazione della vicina abitazione del proprietario __________ e che secondo la pianificazione attualmente in vigore (piano DEPT del 20 agosto 1981) il mapp. __________ si trova in zona edificabile, mentre in antecedenza rientrava nel novero dei territori protetti dal DFU; interpellato in merito, il resistente ha negato di aver mai depositato materiale sul proprio fondo ubicato a margine della strada cantonale, mentre lo Stato ha rinunciato a presentare osservazioni alla corrispondenza trasmessagli dal Comune in copia per conoscenza;\nconsiderato, in diritto\nche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;\nche il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti integrati dalla documentazione richiamata o acquisita d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 LPamm);\nche la materia del contendere consiste essenzialmente nel sapere se __________, che da anni utilizza lo spiazzo creato sul mapp. no. __________ per lo stazionamento di un veicolo, possa pretendere un indennizzo per la perdita della possibilità di posteggio conseguente all'esproprio;\nche giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità;"}