{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-08-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-19_1998-08-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17046&nX40_KEY=4711506&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16e3ab77d9766018d00ed78a629b7407"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:14:36", "Checksum": "f29422918563d627bc144e17f4a0bf52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110; STA 10.11.1997 in re V.);\nche così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II 201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato (STA 3.2.1998 in re B.);\nche in concreto lo stralcio della procedura trae origine dall'attribuzione del mapp. __________ alla zona edificabile disposta dal comune di __________ nell'ambito della modifica del proprio PR approvata dal Consiglio di Stato il 10 giugno scorso;\nche la rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto la CE __________ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta soccombenza;\nche ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito dei gravami presentati dalle parti, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima istanza (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno comunque addossati al comune di __________ siccome soccombente a dipendenza della sua decisione di affrancare la part. __________ dal vincolo AEP istituito nel 1988;\nche eventuali ulteriori pretese degli espropriati che dovessero eccedere le congrue ripetibili assegnate in questa sede vanno proposte nei termini ed alle modalità previste dall'art. 7 cpv. 3 e 4 Lespr;\nvisti gli art. 7, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 51 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. La causa di espropriazione materiale che la Comunione ereditaria fu __________ ha inoltrato il 27 luglio 1989 nei confronti del comune di __________ a seguito dell'inclusione del mapp. __________ RFD in zona AEP è diventata priva d'oggetto per abbandono del vincolo.\n§. Di conseguenza:\n1.1. la decisione 25 aprile 1995 (no. 16789-137) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;\n1.2. il ricorso 24 maggio 1995 della CE __________ e il ricorso 26 maggio 1995 del comune di __________ sono stralciati dai ruoli.\n2. Le tasse di giudizio di fr. 5'500.- sono poste a carico del comune di __________, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla CE __________ fr. 30'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze..\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}