{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-08-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-19_1998-08-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17046&nX40_KEY=4933368&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16e3ab77d9766018d00ed78a629b7407"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:02:14", "Checksum": "6a708e410b283c2ae7672b3fa0698e86", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.08.1998 50.1995.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\n|\na) 24 maggio 1995 della __________ patrocinato da: avv. __________ b) 26 maggio 1995 del __________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 25 aprile 1995 (no. 16/89-137) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la Comunione ereditaria fu __________ ha inoltrato il 27 luglio 1989 nei confronti del comune di __________ a seguito dell'inclusione del mapp. __________ RFD in zona AEP; |\nviste le risposte:\n- 1° giugno 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,\n- 28 giugno 1995 del comune di __________,\nal ricorso sub a);\n- 1° giugno 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,\n- 28 giugno 1995 della Comunione ereditaria fu __________,\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche la comunione ereditaria fu __________ composta dagli eredi __________ e __________ n. __________ (in seguito: CE __________) è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 2492 mq confinante con via __________ e __________ sul quale insiste una casa d'abitazione di tre piani edificata verso la fine del secolo scorso;\nche a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 10 agosto 1988 ha collocato il mapp. __________ in zona AEP per la creazione di un parco e di un'area da gioco per bambini;\nche preso atto della situazione venutasi a creare, mediante istanza 27 luglio 1989 la CE __________ ha convenuto in giudizio il comune di __________ davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina onde ottenere un risarcimento di fr. 1'943'950.- (fr. 850.-/mq) per titolo di espropriazione materiale;\nche il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto la domanda con sentenza 25 aprile 1995; accertato il buon fondamento dell'azione promossa dalla proprietaria, il primo giudice le ha riconosciuto un indennizzo di fr. 1'534'288.- oltre interessi d'uso per causa di espropriazione materiale, fr. 188'308.- oltre interessi al 5% per l'eventuale esproprio formale del fondo e fr. 5'000.- a corpo per inconvenienti di trasloco, ponendo a carico del comune fr. 5'000.- di tassa di giustizia e fr. 35'000.- di ripetibili;\nche avverso la predetta pronunzia l'espropriata e il comune sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo con le impugnative citate in ingresso, postulando un aumento, rispettivamente una riduzione, delle indennità fissate dal Tribunale di espropriazione;\nche il primo giudice si è opposto all'accoglimento di entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni, mentre i resistenti si sono avversati vicendevolmente sollecitando la reiezione del gravame presentato dalla controparte;\nche il 24 settembre 1996 si è tenuta un'udienza in contraddittorio preceduta da un sopralluogo nel corso del quale il giudice delegato ha visionato il mappale oggetto di esproprio e tutti i terreni considerati dalla prima istanza per l'estimo; a richiesta del Tribunale il comune ha successivamente prodotto una mappa aggiornata in scala 1:2000 del comprensorio comunale e una copia della risoluzione 10 agosto 1988 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________, facendo sapere nel contempo di prospettare un abbandono del vincolo istituito nel 1988 a carico della part. __________;\nche in data 15 ottobre 1996 è stato ascoltato quale teste __________, capo dell'ufficio contenzioso terreni SN;\nche ad istanza dell'espropriata, il 21 novembre 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha formalmente decretato la sospensione delle cause in attesa dell'approvazione della modifica di PR volta ad affrancare la part. __________ dal vincolo AEP;\nche in data 10 giugno 1998 il Governo ha approvato la variante del PR di __________ relativa al mapp. __________, con la conseguente inclusione della proprietà __________ in zona edificabile RI6; i procedimenti tutt'ora in essere davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono così diventati privi di oggetto;\nche il comune di __________ ha pertanto chiesto al Tribunale di stralciare dai ruoli le procedure ancora pendenti;\nche acconsentendo allo stralcio delle cause, la CE __________ ha nondimeno preteso che spese, tasse e ripetibili venissero poste a carico del comune siccome soccombente per desistenza;\nconsiderato, in diritto\nche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;\nche i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalla documentazione concernente il nuovo assetto pianificatorio del mapp. __________ (art. 18 cpv. 1 PAmm);\nche l'inclusione del mapp. __________ in zona RI6 decisa nell'ambito della recente modifica del PR di __________ ha reso priva d'oggetto la causa di espropriazione materiale promossa nel 1989 dalla proprietaria del fondo;\nche i ricorsi presentati avverso la pronunzia 25 aprile 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina possono essere pertanto stralciati dai ruoli;\nche la CE __________ approva lo stralcio, ma ritiene che gli oneri del procedimento debbano essere accollati al comune di __________;"}