Ma soprattutto nell'ordinamento cantonale fa difetto una disposizione analoga all'art. 27 cpv. 3 LFespr, volta a dispensare l'ente espropriante dal deposito di tutti gli atti che esso deve usualmente allestire per procedere ad un'espropriazione ordinaria in applicazione dell'art. 21 Lespr, in particolare dei progetti dell'opera alla base dell'espropriazione. Il ricorso per l'ente pubblico all'istituto dell'espropriazione preventiva appare dunque estremamente problematico, dal momento che la legislazione espropriativa cantonale non gli concede facilitazioni per potervi accedere rispetto alla procedura ordinaria.