2.4. A livello federale, la facoltà di espropriare per il futuro ampliamento di un'opera è stata introdotta nella legge del 1930 per assicurare all'espropriante la possibilità di procurarsi i terreni destinati a tale scopo, prima che i prezzi lievitino spropositatamente, per avventura proprio a ragione dell'esistenza dell'opera di cui si prevede il successivo ingrandimento. Per questa ragione il termine di cui beneficia l'espropriante per costruire senza che nasca diritto alla retrocessione è stato portato dai 5 anni previsti per l'espropriazione ordinaria (art. 102 cpv. 1 lett. a LFespr) a 25 anni.