Nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. c il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione." 2.3. L'art. 61 Lespr, che stabilisce i presupposti della retrocessione, ha ripreso i concetti racchiusi nell'art. 73 della precedente legge di espropriazione del 1940, che il legislatore cantonale di allora aveva coniato riprendendo i contenuti dell'art. 102 della legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930. L'art. 61 Lespr subordina pertanto la nascita del diritto a postulare la retrocessione di diritti espropriati alla decorrenza di due distinti termini: