{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-18_1996-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17045&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5eaa7dafef78738725053e2bdd20e43b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:08", "Checksum": "b709d0534fb5590218a1ea7266c2d250", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.2. Contrariamente a quanto ha creduto il giudice di prima istanza, l'espropriazione del mapp. __________ ai fini del prolungamento di via __________ ha dunque costituito un'espropriazione ordinaria e non già preventiva di quel sedime. Discostandosi dalle tesi sviluppate dal Tribunale di espropriazione, i resistenti propugnano la tempestività della loro azione ex art. 61 cpv. 1 lett. b e 66 cpv. 1 Lespr sostenendo che l'espropriazione della part. __________ sarebbe stata effettuata per consentire il futuro ampliamento del sistema viario comunale allora esistente. A prescindere dalla sussistenza o meno nel diritto espropriativo ticinese dell'istituto dell'espropriazione temporanea quell'assunto, sviluppato partendo dall'idea che la realizzazione di un nuovo tronco di strada costituisce, come per le ferrovie (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 32 ad art. 4 LFespr), un'estensione della rete esistente, si appalesa infondato. In primo luogo perché la rete stradale non costituisce nel suo complesso un'opera unica. In secondo luogo perché le installazioni delle F. non possono essere paragonate con gli impianti stradali per le ragioni addotte dalla stessa dottrina invocata dai resistenti (Hess-Weibel, op. cit., N. 33 ad art. 4 LFespr): le leggi disciplinanti la costruzione di queste infrastrutture (cfr. art. 14 ss., 22 ss. e 30 ss. della LF sulle strade nazionali e, a livello cantonale, art. 8 ss., 11 ss., 18 ss. e 32 ss. della legge sulle strade) escludono implicitamente l'espropriazione preventiva, poiché contengono misure più efficaci ed inoltre perché l'espropriazione preventiva costituisce un istituto che mal si adatta alla loro impostazione. D'altra parte, dal punto di vista fattuale appare evidente come il prolungamento di Via __________ fosse concepito come un'opera a sé stante e non potesse costituire l'ampliamento di un'arteria esistente. Lo dimostra la circostanza che ad eccezione del tratto iniziale compreso tra Via __________ e Via __________ la nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.\n4. 4.1. Alla domanda di retrocessione in esame, che interessa un fondo espropriato attraverso una procedura di espropriazione ordinaria, torna dunque applicabile - in principio, e con riserva di quanto verrà specificato in seguito - l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr. Il diritto alla retrocessione degli eredi __________ è pertanto sorto 5 anni dopo l'acquisizione del mapp. __________ da parte del comune di __________. Dato che i successori dell'espropriata hanno omesso di agire entro l'anno successivo, l'istanza di retrocessione 31 agosto 1990 è da considerarsi prescritta conformemente all'art. 66 cpv. 1 Lespr.\nGli eredi dell'espropriata sostengono che stante la durata indeterminata dei PR sancita dall'art. 40 cpv. 1 LALPT il loro diritto alla retrocessione non sarebbe in realtà ancora sorto grazie alla riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr. Questa tesi non regge anche se, come si vedrà, l'applicazione dell'art. 61 cpv. 3 Lespr permetterà loro di uscire vittoriosi dalla lite.\n4.2. L'art. 61 cpv. 3 Lespr prevede testualmente che \"sono riservate le norme sull'attuazione dei piani regolatori\". Il disposto in esame non può però che trovare applicazione con riferimento all'ordinamento sussistente al momento della promulgazione della Lespr (1972). Accreditando l'applicazione del detto disposto nell'ordinamento pianificatorio vigente, che conferisce al PR una durata indeterminata (art. 40 cpv. 1 LALPT), si finirebbe infatti per impedire qualsiasi operazione di recupero della proprietà espropriata, svuotando di significato pratico l'istituto stesso della retrocessione. La LE del 15 gennaio 1940, in vigore nel 1971, quanto la LE 1973 prescrivevano invece un termine di 10 anni, prorogabile di 5 anni, per l'attuazione del piano regolatore (cfr. art. 34 LE 1940, praticamente identico nel contenuto al successivo art. 23 LE 1973). Lo scopo della riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr consisteva quindi nel modificare le date fissate al cpv. 1 lett. a e b della stessa disposizione di insorgenza del diritto a postulare la retrocessione, nel caso in cui si trattasse di fondi espropriati in vista dell'esecuzione di opere contemplate dal PR. In particolare il termine di attesa a partire dal quale un proprietario poteva rivendicare la restituzione di un bene espropriatogli poteva venire allungato a 10 rispettivamente 15 anni.\nIl PR di __________, che prevedeva il prolungamento di via __________, é stato approvato dal Consiglio di Stato il 18 maggio 1977. Per la sua attuazione il Governo ha fissato al comune un termine di 10 anni dalla data di approvazione (cfr. dispositivo n. 4 del decreto di approvazione). Il Consiglio di Stato ha successivamente prorogato quel termine fino al 18 maggio 1992 con risoluzione n. 2741 del 26 maggio 1987, per cui il diritto degli attori a domandare la retrocessione del mapp. __________ é sorto a quest'ultima data: data alla quale é pure iniziata la decorrenza del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 66 cpv. 1 Lespr. Donde la sicura tempestività dell'azione di retrocessione, incoata già il 31 agosto 1990.\n4.3. Per quanto concerne infine la situazione venutasi a creare in conseguenza della permuta con rettifica di confini che il comune ha realizzato con __________, si rinvia alle pertinenti considerazioni esposte dal primo giudice a p. 10/11 della decisione impugnata (cfr. pure STA 30 settembre 1991 in re D.A., M. e G.).\n5. Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a rifondere delle adeguate ripetibili ai resistenti (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,"}