{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-18_1996-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17045&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5eaa7dafef78738725053e2bdd20e43b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:08", "Checksum": "b709d0534fb5590218a1ea7266c2d250", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 10/95 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 17 maggio 1995 di\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 27 aprile 1995 (no. 360/121) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha dichiarato formalmente ricevibile siccome tempestiva la domanda di retrocessione 31 agosto 1990 proposta da __________, __________ e __________ nei confronti del Comune di __________ relativamente alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di esproprio totale nel 1980; |\nviste le risposte:\n- 31 maggio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 19 giugno 1995 di __________, __________ e __________;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Nel 1978 il Comune di __________ ha avviato la procedura di esproprio formale di alcuni fondi necessari alla realizzazione del cosiddetto prolungamento di Via __________ (tratta Via __________ - Via __________), un'opera viaria volta ad urbanizzare la zona di __________ e destinata ad integrarsi nel progetto cantonale della strada espresso (circonvallazione __________ - __________) che avrebbe consentito di collegare direttamente i quartieri sud (__________/__________) con quelli nord (__________/__________) senza transitare per il centro cittadino. Se si prescinde dal tratto iniziale già esistente compreso tra Via __________ e Via __________, la nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.\nIl prospettato intervento ha quindi indotto il Comune di __________ ad espropriare integralmente il mapp. no. __________ di __________, un fondo edificato di mq 522, e nella misura di mq 46 la contigua part. no. __________ di __________ avente una superficie complessiva di 942 mq.\nCon sentenza 27 ottobre 1980 cresciuta incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un indennizzo di complessivi fr. 282'000.- (fr. 166'000.- per la casa d'abitazione, fr. 114'000.-, ovvero fr. 220.- il mq, per il terreno e fr. 2'000.- per inconvenienze), oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° settembre 1979, giorno dell'anticipata immissione in possesso. Il trapasso è stato iscritto a RF il 4 febbraio 1981. Due anni dopo, nel corso del 1983, il Comune ha proceduto alla demolizione della vecchia costruzione bifamigliare esistente in loco.\nIl procedimento di esproprio parziale della proprietà __________ si è invece concluso con un accordo transattivo datato 20 luglio 1983, ai sensi del quale il Comune ha ceduto all'espropriato 259 mq residuanti della part. __________ in cambio di 46 mq del mapp. __________ adiacenti all'asse stradale. A seguito di questa permuta la superficie del mapp. __________ si è ridotta dagli originari mq 522 a mq 309, mentre il mapp. __________ si è ingrandito di 213 mq raggiungendo un'estensione totale di mq 1152; la maggior superficie assegnata al privato è stata stimata fr. 220.- il mq, con un saldo finale a favore dell'ente pubblico di fr. 41'860.-. Dopo aver ratificato la suddetta convenzione, il Tribunale di espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli con decreto presidenziale del 2 settembre 1983. La permuta è stata iscritta a RF il 14 ottobre seguente.\nB. Con istanza 31 agosto 1990 __________, __________ e __________, eredi dei coniugi __________ e __________, hanno convenuto in giudizio il Comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina chiedendo in base agli art. 61 ss. Lespr la retrocessione dei diritti espropriati alla madre e/o il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata realizzazione del prolungamento di Via __________, opera per la quale era stato a suo tempo espropriato totalmente il mapp. __________.\nIn sede di risposta il Comune di __________ si è opposto alla domanda eccependone in particolare la tardività ai sensi dei combinati art. 61 cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 Lespr.\nDopo vicissitudini procedurali che ai fini della presente pronunzia non occorre evocare, all'udienza di incombenti del 6 febbraio 1995 le parti hanno chiesto al giudice delle espropriazioni di pronunciarsi circa la tempestività della causa promossa dagli eredi __________.\nC. Con sentenza 27 aprile 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha dichiarato ricevibile perché tempestiva l'azione di retrocessione presentata dai figli dell'espropriata __________.\nPartendo dal presupposto che l'espropriazione era stata realizzata in vista dell'ampliamento futuro o completazione futura di un'opera, ossia la strada espresso cantonale, il primo giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett. b Lespr e non l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, norma a suo parere concepita unicamente per i casi in cui si è di fronte ad un'opera con progetti esecutivi e crediti approvati, ove l'esecuzione è impedita solamente dal procedimento espropriativo medesimo; così non è stato nell'evenienza concreta, dato che per l'esecuzione materiale di Via __________ si doveva comunque attendere il beneplacito del Gran Consiglio, segnatamente l'approvazione del credito complessivo inerente all'opera principale (strada espresso).\nD'altra parte, secondo il Tribunale di espropriazione si deve comunque tener conto del principio della garanzia della proprietà: se un ente pubblico anticipa \"opere a rischio\", non si può certamente sussumere l'ipotesi più sfavorevole per il privato nei casi di retrocessione previsti dalla legge (in casu l'ipotesi di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un termine corto di 5 anni)."}