11/91-93) e il dispositivo 3 della decisione 30 marzo 1995 (no. 12/91-94) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina sono annullati e riformati come segue: "La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese sono a carico del Comune di __________ con l'obbligo di rifondere all'espropriata fr. 16'000.- per ripetibili.". 2. La tassa di giudizio di fr. 5'000.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 4'500.- e delle resistenti in solido per la differenza. 3. Il comune di __________ verserà ad ogni resistente fr. 7'000.- per titolo di ripetibili. | 4. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario