6.2. Nei casi dedotti in giudizio innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante (art. 27 TOA) - appare improponibile per l'esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dalle attrici e per la modestia del risarcimento proposto di rimando dal comune convenuto. A fronte di una richiesta d'indennità di espropriazione materiale di fr. 1'100.- il mq, l'ente pubblico ha infatti offerto fr. 46.- il mq, rispettivamente fr.