Nella stima del valore venale dei fondi espropriati si deve tener conto della possibilità di un loro miglior uso (art. 12 Lespr), miglior uso che nell'evenienza concreta si identifica nella facoltà di edificarli a breve termine, non appena cessata l'occupazione transitoria e casuale posta in essere dallo Stato per esigenze di cantiere. Quand'anche si dovesse procedere alla valutazione delle superfici espropriate sulla base della precipua situazione esistente il 10 agosto 1988, l'esito non sarebbe diverso da quello indicato in precedenza;