Questo risultato comprova che i pianificatori hanno agito rispettando i criteri operativi illustrati nel loro rapporto e che l'azzonamento del settore settentrionale del comparto 2 non è stato condizionato dalla presenza dell'autostrada, ma dalla tipologia insediativa dominante allora riscontrata sul territorio. Non si spiegherebbe altrimenti la decisione di assegnare a tre zone di utilizzazione ben distinte la fascia urbana che costeggia la strada nazionale; valesse la tesi affacciata in causa dal ricorrente, la totalità dei terreni maggiormente esposti all'inquinamento siccome adiacenti alla N2 avrebbe dovuto essere coerentemente inclusa in un'unica, identica zona.