in particolare, è fatto loro obbligo di non offendere le convenienze e di non far uso di espressioni irriguardose od offensive nelle comparse scritte. Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di buona educazione, sul quale non mette conto di disquisire lungamente, tanto più che il Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino riprende sostanzialmente gli stessi concetti. In concreto, occorre ammettere che nel redigere la memoria responsiva il patrocinatore delle resistenti ha fatto largo uso di termini forti ed inutilmente polemici. Le locuzioni censurate dall'insorgente non trascendono tuttavia la decenza.