Ha inoltre contestato diffusamente l'indennità di fr. 730.- il mq accordata dal Tribunale di espropriazione, vuoi perché stabilita partendo dall'errata premessa che in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state incluse in zona RI7 e avrebbero potuto essere edificate a dispetto dell'inquinamento fonico secondo i parametri vigenti in quella specifica zona, vuoi perché quantificata senza tener conto dei fattori di svalutazione dei due fondi (inquinamento fonico e atmosferico, vincolo di espropriazione temporanea a favore delle Strade nazionali) e senza applicare correttamente il metodo statistico-comparativo;