Nei successivi allegati di replica e di duplica le proprietarie e l'ente pubblico hanno ripreso e sviluppato le proprie tesi avverse, ribadendole all'udienza di conciliazione del 24 novembre 1992. Le società istanti hanno così avuto modo di confutare le argomentazioni addotte dal comune, sostenendo in particolare che senza il vincolo i fondi sarebbero stati inclusi in zona RI7 e che l'inquinamento fonico, così come l'occupazione temporanea, non erano suscettibili di sminuire il consistente valore venale delle loro proprietà.