{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-16_1997-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17044&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb81cbd1466d095324083211087a8b4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:07", "Checksum": "d7a03d7bb5580d97bd106fe4adea8512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n· il valore di fr. 600.-/800.- il mq che il comune di __________ ha assegnato ai terreni inseriti in zona RI7 (esclusi quelli ubicati a est di via __________) nell'ambito delle calcolazioni allestite per il prelievo dei contributi sostitutivi alla formazione di posteggi (cfr. art. 34 NAPR parte terza = doc. F inc. S. SA, p. 18);\n· il prezzo di fr. 760.- il mq valuta maggio 1988 che lo stesso comune di __________, nell'ottica di una complessa operazione di permute reciproche, ha convenuto con il Cantone per la cessione della sua part. __________ prospiciente l'autostrada e sita nei pressi dei mapp. __________ e __________. Come dire che quando si tratta di essere espropriati l'inquinamento non conta nulla ed i fondi confinanti con via __________ hanno un normale valore di mercato, quando si tratta di espropriare le immissioni rivestono un peso determinante e quegli stessi fondi posseggono un valore irrisorio. Ragionando in questi termini, l'insorgente è caduto in una contraddizione che non gli giova. Con il suo comportamento incoerente il comune ha di fatto smentito tutte le teorie addotte nella presente procedura accreditando nel contempo le valutazioni operate dalle istanze giudiziarie adite.\n4.2.4. Di norma, il valore residuo di un terreno edificabile colpito da espropriazione materiale e quindi privato della sua componente edilizia si riduce a quello di un buon fondo agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai 20.-/30.- fr. il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).\nNe consegue che in casu l'indennità di espropriazione materiale dovuta alle resistenti può essere stabilita in fr. 730.- il mq come deciso dalla prima istanza.\n5. Decorrenza degli interessi\nL'insorgente chiede che gli interessi vengano fatti decorrere dal 21 marzo 1991, giorno in cui sono state formalmente notificate le pretese di espropriazione materiale.\n5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).\nIn casi eccezionali, gli interessi possono essere addirittura negati, segnatamente quando il fondo oggetto d'espropriazione materiale continua a produrre un reddito adeguato a dispetto delle restrizioni che l'hanno colpito (DTF 114 Ib 174, 112 Ib 496).\n5.2. Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nell'autunno del 1990 le espropriate avevano in corso delle trattative con il comune di __________ per la locazione dei mapp. __________ e __________. Il 9 novembre 1990 __________, in rappresentanza delle società __________ e __________, ha indirizzato all'esecutivo una lettera contenente una frase del seguente tenore:\n\"...Il trascorrere del tempo mi preoccupa, non da ultimo alla luce del fatto che qualora al Comune non interessasse più in accordo con le società a margine, esse si vedranno indotte a salvaguardare i loro diritti avviando la procedura di esproprio materiale...\"\nA fronte di una simile esternazione l'ente pubblico non poteva in buona fede avere dubbi circa le reali intenzioni delle resistenti. E' ben vero che queste hanno fatto dipendere l'inoltro formale di una notifica di pretese dall'eventuale insuccesso delle negoziazioni in atto, nondimeno il ricorrente ha indotto le proprietarie a temporeggiare con un atteggiamento costante di assoluta apertura a qualsiasi discussione; di per sé questa attitudine non presta il fianco a critiche di sorta quanto a correttezza di fondo, ma se il municipio avesse escluso fin dall'inizio la possibilità di addivenire alla stipulazione del negozio divisato è assai probabile che le interessate si sarebbero regolate di conseguenza dando avvio subito al procedimento che ci occupa. In effetti, svanita l'11 marzo 1991 ogni residua speranza di pervenire ad un accordo, le due società hanno prontamente convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina (cfr., sul complesso della vicenda, doc. H inc. S. SA).\nStante quanto precede le querelate sentenze del primo giudice devono essere confermate anche laddove riconoscono alle espropriate l'interesse compensativo a far tempo dal 9 novembre 1990. Una soluzione diversa non si giustificherebbe neppure alla luce dell'eccezione giurisprudenziale dianzi citata (consid. 5.1. in fine); le indennità che le resistenti hanno incassato dallo Stato per l'esproprio temporaneo delle loro proprietà corrispondono infatti al reddito agricolo che avrebbero ipoteticamente fruttato i terreni in assenza dell'occupazione e sono ben lontane dagli introiti ricavabili dallo sfruttamento della componente edilizia dei fondi (cfr. DTF 114 Ib 178 consid. 4).\n6. Ripetibili"}