{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-16_1997-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17044&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb81cbd1466d095324083211087a8b4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:07", "Checksum": "d7a03d7bb5580d97bd106fe4adea8512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto all'assunto secondo cui le proprietà a meridione della zona P sono state assegnate alla zona RI7 unicamente in funzione della ventilata costruzione di un autosilo sul fronte di viale __________, valgono le considerazioni già illustrate al consid. 3.5. Nessun documento pianificatorio attesta in modo esplicito che l'azzonamento di quella modesta porzione di territorio è stato determinato o anche solo influenzato da una circostanza aleatoria come la prospettata edificazione dell'autosilo, peraltro ipotizzata a lungo termine e per nulla scontata (cfr. rapporto di pianificazione 1985, p. 78, ove si accenna alla pregressa formazione di posteggi in superficie). Certo, contrariamente al PR approvato il 10 agosto 1988 i progetti passati al vaglio del Dipartimento dell'ambiente nel 1981 e nel 1983 prevedevano l'autosilo a S di via __________ e includevano i terreni posti a N di quella strada in zona R3. Nulla è comunque dato di sapere circa le ragioni che hanno indotto i pianificatori a modificare le loro proposte iniziali, rimaste allo stadio di meri intendimenti e come tali di scarsa rilevanza. Se si pon mente ai criteri in base ai quali è stata scelta la disposizione dei posteggi sul territorio del comune (cfr. rapporto di pianificazione 1985, p. 78), appare tuttavia lecito supporre che per finire si è deciso di collocare l'autosilo di fronte alla N2 esclusivamente perché una simile posizione periferica, a ridosso del ponte __________, dello svincolo autostradale e di viale __________ - nodi di indubbia importanza nell'ambito del piano viario comunale - era certamente più strategica di quella immaginata in precedenza. Individuato il posto ideale per costruire il posteggio pubblico e quantificata la superficie necessaria, si è apposto il vincolo P dove sappiamo, ovvero su una porzione di territorio appartenente per vocazione alla zona RI7.\n4.2. Accertato che in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state inserite in zona RI7, ci si può addentrare nell'estimo del loro valore venale nell'agosto del 1988.\n4.2.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n4.2.2. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate nel corso del 1987 ed aventi per oggetto fondi inseriti in zona RI7. Le indagini effettuate a RF hanno tuttavia permesso di appurare che nel 1988 il prezzo medio pagato nel comune per l'acquisto di proprietà collocate in zona RI7 (mapp. no. __________, __________ e __________) è stato dell'ordine di 872.- fr. il mq, importo che si riduce a fr. 743.- il mq se si prescinde - come impone dottrina e giurisprudenza - dalla somma esorbitante e verosimilmente influenzata da fattori non oggettivi soluta dall'acquirente del mapp. __________. Le transazioni avvenute nel 1989 non possono essere prese in considerazione (DTF 122 II 344 consid. 5a), ma confermano se non altro l'attendibilità delle cifre reperite per il 1988 (ad eccezione della speculazione di cui si è appena detto) e dimostrano che in quegli anni il mercato immobiliare di __________ era ancora improntato al rialzo (prezzo medio nel 1988: fr. 743.-/mq; prezzo medio nel 1989: fr. 817.-/mq)."}