{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-16_1997-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17044&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb81cbd1466d095324083211087a8b4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:07", "Checksum": "d7a03d7bb5580d97bd106fe4adea8512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl comparto 2 del PR di __________ è stato suddiviso in tre zone edificabili tenendo conto principalmente delle situazioni di fatto esistenti (rapporto di pianificazione 1985 = doc. 13 inc. __________, p. 43). Una parte dei fondi contigui alla N2 - segnatamente le particelle comprese tra viale __________, via __________, via __________ e il ponte __________, sulle quali sorgevano in prevalenza edifici a 2 e 3 piani (cfr. doc. A e B inc. __________) - è stata così inserita in zona RSe3. La porzione restante del comparto 2 è stata invece assegnata vuoi alla zona RI7 (quella a E di via __________, facente capo più immediatamente al centro cittadino), vuoi alla zona RI 6 (quella a O di via __________, facente capo al tratto occidentale di via __________). Questo risultato comprova che i pianificatori hanno agito rispettando i criteri operativi illustrati nel loro rapporto e che l'azzonamento del settore settentrionale del comparto 2 non è stato condizionato dalla presenza dell'autostrada, ma dalla tipologia insediativa dominante allora riscontrata sul territorio. Non si spiegherebbe altrimenti la decisione di assegnare a tre zone di utilizzazione ben distinte la fascia urbana che costeggia la strada nazionale; valesse la tesi affacciata in causa dal ricorrente, la totalità dei terreni maggiormente esposti all'inquinamento siccome adiacenti alla N2 avrebbe dovuto essere coerentemente inclusa in un'unica, identica zona.\nSulla scorta di quanto precede, questo Tribunale non può che condividere l'opinione del primo giudice secondo cui in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state aggiunte alla confinante zona RI7, zona nella quale sono state peraltro collocate tutte le proprietà poste a E del ponte __________. Quest'opera viaria costituisce infatti una linea di forza che va a separare nettamente la zona RSe3 dalla zona RI7. Sul fronte opposto, a ponente, la zona RSe3 è delimitata in maniera altrettanto chiara da via __________. Individuati i confini strutturali della zona RSe3, dal profilo della tecnica pianificatoria appare evidente come nel caso di specie il vincolo P sia stato artificiosamente sovrapposto alla zona edificabile RI7 nella quale ha trovato organica e naturale accoglienza la vasta area verde di cui si è detto in apertura di narrativa e, più in generale, la regione N-O del comprensorio comunale.\nIl ricorrente avversa la predetta conclusione adducendo in sostanza che se i proprietari dei mapp. __________ e __________ avessero inoltrato una domanda di costruzione prima del 1988, le competenti autorità non avrebbero mai potuto autorizzare la costruzione in loco di edifici con più di tre piani a causa dell'indubbia gravità dell'inquinamento prodotto dalla N2. In altre parole, sull'area verde ora parzialmente gravata dal vincolo P non sarebbe mai stato possibile edificare stabili di 7 piani; i terreni a ridosso della zona P sono stati inseriti in zona RI7 solo grazie alla prevista costruzione dell'autosilo, che avrebbe funto da barriera di protezione contro le emissioni originate dall'autostrada.\nIl ragionamento è suggestivo, ma ha il difetto di affondare le sue radici in tematiche ambientali che si avverano estranee alla realtà del periodo di tempo che ci interessa (quello precedente al 1988). In quegli anni infatti le autorità preposte all'esame delle domande di costruzione non si preoccupavano affatto né dell'inquinamento cui erano eventualmente esposti i fondi dedotti in edificazione, né delle misure restrittive sancite dalla novella OIF. Se la questione non veniva sollevata in modo espresso da un opponente cognito della materia, non si muovevano d'ufficio. In Ticino, le competenti autorità amministrative hanno cominciato ad interessarsi assiduamente di queste problematiche solo più tardi, agli inizi degli anni 90. Ne è una dimostrazione lampante il fatto che sulla maggior parte dei fondi adiacenti all'autostrada insistono manufatti di ogni epoca, genere ed altezza (cfr. doc. A e B inc. __________; fotografie doc. N inc. __________), che relativamente al periodo antecedente al 1988 il comune di __________ non è stato in grado di portare neanche un solo esempio concreto di permesso di costruzione rifiutato spontaneamente per ragioni ambientali o concesso con clausole accessorie fondate sull'OIF e che nel luglio del 1991, ovvero a distanza di oltre quattro anni dall'introduzione dell'OIF, la __________ ha ottenuto dal municipio una licenza preliminare incondizionata per l'erezione di due stabili locativi-amministrativi di sette piani sul mapp. __________; fondo che stando all'insorgente era da tempo limitatamente edificabile perché privo di barriere protettive e troppo esposto ai rumori dell'autostrada. Prima del 1988, un'ipotetica domanda di costruzione della __________ o della __________ avrebbe potuto tutt'al più scontrarsi con le misure di salvaguardia della pianificazione di cui agli art. 50 e 25 bis LE 1973, ma a prescindere da questo ostacolo nulla si sarebbe concretamente opposto all'eventuale edificazione intensiva delle part. __________ e __________."}