{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-16_1997-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17044&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb81cbd1466d095324083211087a8b4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:07", "Checksum": "d7a03d7bb5580d97bd106fe4adea8512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'inclusione di un terreno edificabile in una zona per attrezzature pubbliche è, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale (Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in Das Bundesgesetz über die Raumplanung, p. 62/63; DTF 112 Ib 485, 109 Ib 257, 108 Ib 337; RDAT II-1994 N. 64, 1983 N. 81), poiché i proprietari perdono una delle facoltà essenziali derivanti dal loro diritto di proprietà: quella di edificare il fondo. Il terreno colpito da un vincolo AEP cessa infatti di essere oggetto di mercato per l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi del mercato dei fondi edificabili. Con la perdita della componente edilizia il suo cosiddetto valore residuo si riduce a quello di un buon terreno agricolo (DTF 114 Ib 112).\nIl momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo.\nIn casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di agosto del 1988. A quell'epoca erano già in vigore sia la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), sia il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT).\n3.2. Nell'evenienza concreta, il quesito a sapere se le superfici colpite dal vincolo P erano idonee ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro dev'essere pacificamente risolto in senso positivo.\nLe part. __________ e __________ si trovano in una porzione di territorio per la quale prima del 1988 faceva difetto sia un PR valido, sia un ordinamento provvisorio ex art. 36 cpv. 2 LPT e 8 DEPT, sia una zona edificabile ex art. 35 cpv. 3 LPT. Erano tuttavia certamente edificabili siccome situate in una zona già edificata in senso stretto, ovverosia nel \"comprensorio già largamente edificato\" di cui all'art. 36 cpv. 3 LPT. Ancor prima, erano deducibili in edificazione in base al vecchio PR di __________ approvato dal Governo il 15 luglio 1966 ed al regolamento edilizio in vigore a quei tempi (varato nel lontano 1945!).\nMa ciò che più conta è che in assenza del vincolo P i fondi sarebbero stati certamente assegnati ad una zona edificabile, al pari di tutti i terreni circostanti: inserite in un comprensorio già largamente edificato, ubicate entro il PGC, urbanizzate e pronte per l'edificazione, in forza dell'art. 15 lett. a LPT le __________ e __________ - per ammissione del ricorrente stesso - avrebbero senz'altro trovato collocamento all'interno di una zona edificabile (RI7 o RSe3) del PR __________ di __________. L'istituzione del vincolo ha quindi mortificato questa prospettiva. Ha compromesso l'uso edilizio dei mappali colpiti ed intaccato di conseguenza il diritto di proprietà delle resistenti in misura talmente incisiva da ingenerare espropriazione materiale.\n3.3. Sotto questo profilo, ininfluente si appalesa il fatto che nell'agosto del 1988 entrambi i fondi erano oggetto di occupazione temporanea, poiché questa circostanza - proprio in funzione della sua provvisorietà e durata contenuta - non ha affatto pregiudicato l'utilizzazione futura delle aree gravate. In altre parole, l'occupazione ha semplicemente paralizzato le potenzialità edificatorie dei mapp. __________ e __________ per un lasso di tempo relativamente breve. Durante questo periodo i fondi hanno però conservato la loro componente edilizia ed è soltanto al momento dell'imposizione del vincolo che essa è stata sottratta in modo definitivo provocando irrimediabilmente l'esproprio materiale.\n3.4. Neppure il fatto che il vincolo abbia colpito solo 1655 mq di una particella di complessivi mq 5574 (il vecchio mapp. __________) consente di approdare ad una conclusione diversa circa la sussistenza dell'espropriazione materiale. Secondo la giurisprudenza, quando una restrizione della proprietà interessa solo una parte di un fondo, per valutarne la gravità e quindi per accertare se è costitutiva di espropriazione materiale occorre di regola prendere in considerazione gli effetti che essa esplica sull'intera particella. L'espropriazione materiale può essere infatti negata quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63). Questa regola non è tuttavia assoluta, tant'è che se la superficie gravata da un vincolo di inedificabilità si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo si configurano comunque gli estremi dell'espropriazione materiale (Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, p. 286 ss.). E' il caso del vecchio mapp. __________, la cui porzione inserita in zona P, vasta 1655 mq e ben sagomata, possedeva valenze edificatorie proprie, potendo essere sfruttata autonomamente nel rispetto di tutti i parametri edilizi vigenti sia prima che dopo l'approvazione del PR 1988. Come annota a giusto titolo il Tribunale di espropriazione, la perdita di questa ampia fascia di terreno edificabile costituisce per la proprietaria un pregiudizio indubbiamente meritevole di essere risarcito."}