{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-16_1997-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17044&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb81cbd1466d095324083211087a8b4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:07", "Checksum": "d7a03d7bb5580d97bd106fe4adea8512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nI gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria. La pronunzia può essere resa senza procedere all'assunzione delle altre prove notificate dall'insorgente, che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Istanza di intersecazione\nCon istanza 24 luglio 1995 fondata sugli art. 33 PAmm e 68 cpv. 3 CPC il comune di __________ chiede che dalle memorie responsive presentate dalle resistenti vengano intersecate le seguenti espressioni ritenute ingiuriose ed offensive:\n· \"malafede\";\n· \"mezzi ed argomenti falsi e spudorati\";\n· \"vergognosa tesi\";\n· \"abuso di diritto\";\n· \"abusivo\";\n· \"pretestuoso\";\n· \"pretestuosità\";\n· \"temerario\";\n· \"provocatorio\".\nLa PAmm non contiene norme esplicite circa il contegno vicendevolmente rispettoso che le parti ed i loro patrocinatori devono mantenere in giudizio. L'art. 33 PAmm invocato dall'istante si riferisce alla sola polizia delle udienze e quindi non torna immediatamente applicabile alla fattispecie. Ciò non toglie tuttavia che così come nelle cause civili e penali, anche nelle procedure amministrative le parti ed i loro patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando sia l'avversario che il giudice; in particolare, è fatto loro obbligo di non offendere le convenienze e di non far uso di espressioni irriguardose od offensive nelle comparse scritte. Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di buona educazione, sul quale non mette conto di disquisire lungamente, tanto più che il Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino riprende sostanzialmente gli stessi concetti.\nIn concreto, occorre ammettere che nel redigere la memoria responsiva il patrocinatore delle resistenti ha fatto largo uso di termini forti ed inutilmente polemici. Le locuzioni censurate dall'insorgente non trascendono tuttavia la decenza. A prescindere dal fatto che alcune di esse richiamano concetti tipicamente giuridici (malafede, abuso di diritto), nel loro complesso rientrano ancora nei limiti dell'ammissibile.\nQuesto Tribunale comprende che l'asprezza della terminologia utilizzata in taluni passaggi dell'allegato di risposta possa aver urtato la suscettibilità del ricorrente, ma non ravvisa in quegli eccessi di linguaggio gli estremi della contumelia suscettibili di giustificare il sollecitato intervento censorio.\nL'istanza d'intersecazione viene pertanto respinta, fatta salva e riservata al legale del comune di __________ la facoltà di deferire il collega innanzi alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.\n3. Sussistenza dell'espropriazione materiale\nCome brevemente ricordato in narrativa, a seguito dell'approvazione 10 agosto 1988 del PR di __________ il mapp. __________ e la parte settentrionale del mapp. __________ ora intavolata come part. __________ sono stati inseriti in zona P.\nIl comune ha negato che questo assetto potesse aver originato espropriazione materiale a danno dell'odierno mapp. __________, mentre il Tribunale di espropriazione ha accertato in sentenza che siffatta conseguenza si era avverata per entrambe le superfici colpite dal vincolo.\nIn questa sede il ricorrente si astiene dal riproporre la sua precedente presa di posizione, ma pretende comunque che il Tribunale cantonale amministrativo abbia a riesaminare d'ufficio la questione come impone d'altronde la giurisprudenza federale (DTF 116 Ib 235 consid. 2b).\n3.1. Giusta l'art. 22 ter cpv. 3 CF, in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).\nLa legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del \"Sonderopfer\"; cfr. DTF 121 II 423 consid. 4a, 119 Ib 128 consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e giurisprudenza ivi richiamata)."}