{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-16_1997-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17044&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb81cbd1466d095324083211087a8b4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:07", "Checksum": "d7a03d7bb5580d97bd106fe4adea8512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer calcolare il risarcimento dovuto alle proprietarie, il Tribunale di espropriazione è partito dal presupposto che in assenza del vincolo i terreni sarebbero stati inseriti nella limitrofa zona RI7, dato che all'epoca i pianificatori avevano proposto l'azzonamento soprattutto in funzione della situazione ambientale ed insediativa esistente. Tenuto conto dei prezzi pagati nel 1988/89 per l'acquisto di fondi posti appunto in zona RI7 (prezzi oscillanti tra fr. 550.- il mq e fr. 885.- il mq, escluse le punte minime e massime), delle cifre sborsate dallo Stato per accaparrarsi in via bonale i sedimi necessari alla sistemazione degli svincoli autostradali (da fr. 550.- il mq a fr. 760.- il mq) e delle stime operate dallo stesso comune di __________ per fissare i contributi sostitutivi alla formazione di posteggi (stime in virtù delle quali i terreni ubicati in zona RI7 avrebbero un valore di fr. 600.-/800.- il mq), ha quindi riconosciuto alle due società un indennizzo di fr. 730.- il mq per titolo di espropriazione materiale, con interessi a contare dal 9 novembre 1990, giorno in cui le espropriate hanno indirizzato una lettera al municipio manifestando inequivocabilmente la loro volontà di farsi risarcire. L'indennità per l'eventuale esproprio formale delle superfici gravate è stata invece determinata in fr. 20.- il mq (valore agricolo).\nIl primo giudice ha stabilito questi importi facendo astrazione dall'inquinamento e dall'occupazione temporanea che affliggevano i fondi delle società istanti. Quanto alle immissioni foniche ed atmosferiche, si è fondato sull'esito di un'apposita perizia commissionata pendente causa per escludere che la loro intensità potesse pregiudicare le possibilità edificatorie dei terreni espropriati. Riguardo alla limitazione del diritto di disporre, ha invece osservato che il carattere temporaneo del provvedimento non aveva impedito l'uso dei mappali gravati ed influito quindi sul loro valore venale.\nRichiamandosi all'art. 73 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha infine posto a carico del comune le spese di giudizio (fr. 3'000.- per sentenza) e le ripetibili (fr. 30'000.- a beneficio di ogni società espropriata).\nE. Mediante ricorsi 15 maggio 1995 il comune di __________ ha impugnato le predette pronunzie innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio tutte le problematiche sollevate in prima istanza.\nIl ricorrente ha quindi revocato in dubbio la sussistenza di un'espropriazione materiale a carico del mapp. __________, sottolineando come in questa sede la questione debba comunque essere esaminata d'ufficio per entrambi i fondi di cui trattasi.\nHa inoltre contestato diffusamente l'indennità di fr. 730.- il mq accordata dal Tribunale di espropriazione, vuoi perché stabilita partendo dall'errata premessa che in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state incluse in zona RI7 e avrebbero potuto essere edificate a dispetto dell'inquinamento fonico secondo i parametri vigenti in quella specifica zona, vuoi perché quantificata senza tener conto dei fattori di svalutazione dei due fondi (inquinamento fonico e atmosferico, vincolo di espropriazione temporanea a favore delle Strade nazionali) e senza applicare correttamente il metodo statistico-comparativo; a suo avviso, il risarcimento per titolo di espropriazione materiale dovuto alla __________ andrebbe pertanto definito in fr. 61'000.- (fr. 46.-/mq), quello a favore della __________ in fr. 148'950.- (fr. 90.-/mq).\nIl comune ha censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal Tribunale di espropriazione, chiedendo che la stessa venga fissata in corrispondenza del 21 marzo 1991, giorno in cui sono state notificate le pretese di espropriazione materiale.\nQuanto alle ripetibili, ne ha criticato l'ammontare dal profilo dell'equità, proponendo che ad ogni espropriata venga riconosciuta un'indennità di patrocinio di prima istanza di fr. 8'000.-.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento delle impugnative riconfermandosi semplicemente nelle proprie decisioni e motivazioni.\nAd identica conclusione sono pervenute le società espropriate, le quali hanno partitamente avversato le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno ripresi, ove occorresse, in appresso.\nG. Il 24 luglio 1995 il patrocinatore del comune ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza volta ad ottenere l'intersecazione di alcune proposizioni a suo giudizio ingiuriose ed offensive contenute negli allegati di risposta delle resistenti.\nH. In fase istruttoria le parti hanno avuto modo di versare agli atti e di commentare ulteriori documenti, segnatamente la bozza di una convenzione 23 ottobre 1995 negoziata tra lo Stato e il comune di __________ in relazione alla cessione vicendevole di alcune superfici di loro proprietà ubicate nei pressi dei fondi della __________ e della __________.\nIl 24 settembre 1996 si è tenuta un'udienza in contraddittorio preceduta da un sopralluogo nel corso del quale il giudice delegato ha visionato i mappali oggetto di esproprio e tutti i terreni considerati dalla prima istanza per l'estimo. A richiesta del Tribunale il ricorrente ha successivamente prodotto una mappa aggiornata in scala 1:2000 del comprensorio comunale, una copia della risoluzione 10 agosto 1988 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e l'estratto di sommarione dei fondi espropriati, facendo sapere nel contempo di non prospettare un abbandono o una modifica dei vincoli istituiti nel 1988 a carico delle part. __________ e __________.\nIn data 15 ottobre 1996 è stato ascoltato quale teste __________, capo dell'ufficio contenzioso terreni SN.\nDi tutte le risultanze istruttorie e delle osservazioni formulate dalle parti in sede conclusionale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono."}