{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-16_1997-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17044&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb81cbd1466d095324083211087a8b4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:07", "Checksum": "d7a03d7bb5580d97bd106fe4adea8512", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.06.1997 50.1995.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi 15 maggio 1995 del\n|\n|\n__________ rappr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nle decisioni 30 marzo 1995 (no. 11/91-93 e 12/91-94) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolate in merito alle domande di indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la __________ e la __________ hanno inoltrato il 21 marzo 1991 nei confronti del comune di __________ relativamente ai mapp. no. __________ e __________ RFD; |\nviste le risposte:\n- 19 maggio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 14 luglio 1995 della __________ e della __________;\nesperiti gli opportuni accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. La __________ (in seguito: __________) è proprietaria del mapp. no. __________ RFD di __________, un fondo prativo di 1326 mq confinante su due lati con il mapp. no. __________, di complessivi 5574 mq, appartenente alla __________. Questi due terreni, unitamente alle part. __________, __________, __________ e __________, formano una vasta area verde - pianeggiante e di forma rettangolare - posta nelle vicinanze dello svincolo autostradale di __________ centro e del posteggio per autoveicoli pesanti di __________, più precisamente a O di questi impianti, tra viale __________ (N), viale __________ (E), via __________ (S) e la strada che porta al ponte __________ (O).\nB. Il PR di __________ entrato in vigore il 10 agosto 1988 ha collocato la parte settentrionale (mq 4700 ca.) di quello spazio erboso in zona P. Il vincolo, istituito allo scopo di realizzare in loco un posteggio e un autosilo, ha colpito quattro proprietà, tra cui il mapp. __________ della __________ (nella sua totalità) ed il mapp. __________ della __________ (nella misura di ca. 1655 mq).\nC. Ritenendosi lese dalla misura pianificatoria, con istanza 21 marzo 1991 entrambe le società hanno convenuto in giudizio il comune innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando un'indennità di fr. 1'100.- il mq per titolo di espropriazione materiale.\nIn sede di risposta 13 agosto 1991 il comune ha ammesso la sussistenza di un'espropriazione materiale a danno del mapp. __________, ma l'ha negata per il mapp. __________ sostenendo che la restrizione era stata imposta su meno di 1/3 della superficie totale del fondo e che il vincolo aveva determinato l'inserimento della porzione residua della proprietà in zona RI7, incrementandone addirittura le possibilità edificatorie. Annotato come nel 1988 entrambi i terreni fossero esposti ad un fortissimo inquinamento proveniente dalla N2 e gravati da una limitazione del diritto di disporre ex art. 42 e 43 LFespr in conseguenza di un'occupazione temporanea per bisogni autostradali, il convenuto ha chiesto una duplice stima in vista di una completazione dell'intervento espropriativo in via formale, contestando peraltro gli indennizzi rivendicati dalle proprietarie. A suo parere, in assenza del vincolo le due particelle sarebbero state assegnate alla zona RSe3 (e non alla zona RI7 come ipotizzato dalle istanti), per cui in caso d'espropriazione materiale il relativo risarcimento avrebbe dovuto esser calcolato deducendo dal prezzo medio pagato nel 1989/90 per l'acquisto di fondi inclusi in quella specifica zona (prezzo aggirantesi sui 275.- fr. il mq) un congruo importo per la svalutazione indotta dalle immissioni foniche e dall'espropriazione temporanea, nonché il valore residuo dei fondi stessi. In concreto, l'ente pubblico ha prospettato il riconoscimento di un'indennità massima di fr. 61'000.- per il mapp. __________ e di fr. 148'000.- per il mapp. __________, oltre interessi a contare dal giorno della notifica; per l'eventuale esproprio formale dei due terreni ha invece prospettato un indennizzo di fr. 10.- il mq.\nNei successivi allegati di replica e di duplica le proprietarie e l'ente pubblico hanno ripreso e sviluppato le proprie tesi avverse, ribadendole all'udienza di conciliazione del 24 novembre 1992. Le società istanti hanno così avuto modo di confutare le argomentazioni addotte dal comune, sostenendo in particolare che senza il vincolo i fondi sarebbero stati inclusi in zona RI7 e che l'inquinamento fonico, così come l'occupazione temporanea, non erano suscettibili di sminuire il consistente valore venale delle loro proprietà.\nAl termine dell'istruttoria effettuata nel corso del 1993 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo con il quale si sono essenzialmente riaffermate nelle rispettive posizioni.\nLo stesso anno il mapp. __________ della __________ è stato frazionato, cosicché i 1655 mq colpiti dal vincolo P sono andati a formare una nuova particella cui è stato attribuito il numero di mappa __________.\nD. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenze 30 marzo 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate dalla __________ e dalla __________.\nIl primo giudice ha accertato innanzi tutto che il vincolo P istituito nel 1988 sulle part. __________ e __________ aveva ingenerato espropriazione materiale, ritenuto come le superfici colpite avessero un'estensione tale da poter essere sfruttate autonomamente a fini edilizi, la limitazione del diritto di disporre annotata a carico dei fondi fosse di natura provvisoria e l'inquinamento fonico/atmosferico originato dalla N2 non ostasse alla loro edificabilità."}