4'500'000.-; che nel successivo scambio di allegati ed in occasione delle udienze le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni; che esaurite le formalità processuali, con decisione 27 marzo 1995 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'annullamento della procedura, sull'opposizione all'esproprio e sulla modifica dei piani, respingendo tutte le domande degli espropriati; che mediante ricorso 12 maggio 1995 i privati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le censure sollevate in prima istanza;